Vizio del bene e risarcimento del danno

In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, cod. consumo, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del cod. consumo.

Lo afferma la Seconda Sezione Civile della Cassazione con sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020 .

Ecco il link per leggerla

V.E. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Mondovì P.G., titolare della omonima ditta individuale, dal quale aveva acquistato una partita di larice, posizionata nell’orditura del tetto del predetto fabbricato, poi rilevatasi difettosa a causa di un anomalo restringimento derivante dalla perdita di umidità delle perline dopo la posa. L’attore chiedeva, in via principale, la condanna del convenuto all’eliminazione dei vizi già riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo; in via subordinata, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito, consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del tetto. P.G.si costituiva in giudizio e contestava la pretesa. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare nel giudizio la G. legnami s.r.I., produttore del materiale che egli aveva poi rivenduto all’attore senza operare su di esso alcuna manipolazione. Si costituiva la G. Legnami s.r.I., che contestava l’esistenza dei vizi e negava che ci fosse coincidenza di oggetto delle due vendite.

Il tribunale rigettava la domanda principale intesa a ottenere la eliminazione dei vizi, ritenendo eccessivamente oneroso per il venditore l’intervento di ripristino; accoglieva, nei limiti della quota ereditaria dell’attrice, la domanda subordinata di risarcimento del danno, condannando il venditore al pagamento della somma di € 25.303,73, pari ai 2/3 della somma occorrente per la riparazione del tetto secondo la quantificazione del consulente tecnico. Negli stessi limiti accoglieva la domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo chiamato.

Interponevano appello P.G. e la G. legnami Srl.La corte d’appello accoglieva i due gravami. Essa partiva dalla considerazione che il rigetto della domanda principale, di eliminazione dei vizi, non aveva formato oggetto di impugnazione e che, conseguentemente, si era formato giudicato interno sull’accertata eccessiva onerosità dell’intervento di ripristino. Da ciò ne conseguiva, secondo la corte di merito, che il danno conseguente al vizio del materiale aveva una rilevanza esclusivamente estetica. Esso, pertanto, non poteva consistere nella spesa occorrente per la riparazione del tetto, ma nel costo occorrente per eliminare le fessure o l’incidenza delle fessure sul valore dell’immobile. Tuttavia tali conseguenze non avevano costituito oggetto della domanda risarcitoria avanzata dall’attore, che aveva chiesto solamente la condanna del venditore a pagare le spese necessarie per il ripristino del tetto, con lo smontaggio del tetto e la sostituzione dei listelli difettosi, che costituiva però misura equivalente all’esatto adempimento negato dal primo giudice. La corte condannava il proprietario del tetto al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Il proprietario del tetto ricorre in Cassazione la quale osserva:

Nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale il professionista debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall’art. 130 del codice del consumo: riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto. Tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformità”, il comma 2 dell’art 130 cod. consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento. Ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz’altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano (art. 135 cod. consumo).Senza che sia minimamente necessario prendere posizione sulla complessa problematica della garanzia nella vendita di beni di consumo, agli effetti che qui rilevano è sufficiente fermarsi alla considerazione che, nella specie, il consumatore ha chiesto in via principale solamente la eliminazione dei vizi e, in via subordinata, solamente il risarcimento del danno. Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, in materia di garanzia per vizi nella vendita, che il compratore può esercitare l’azione di danni da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né una riduzione del prezzo. Or bene analoga facoltà non può essere negata al consumatore, qualora ricorra una delle situazioni di cui al comma 7 dell’art. 130 cod. consumo, che contempla in primo luogo proprio la situazione che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose. È osservazione comune come l’art. 135 faccia espressamente salvi i «diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico» allo scopo di assicurare all’acquirente di beni di consumo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla direttiva n. 44/1999. Secondo la corrente opinione dottrinaria, condivisa dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l’avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi. ………” E ancora “Una volta riconosciute, da un lato, l’esistenza del vizio, dall’altro, l’eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione, l’azione di risarcimento del danno esercitata in via subordinata, non rimaneva circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa, ma si applicavano i comuni principi del diritto interno in tema di azione risarcitoria proposta da sola, in assenza di domanda di risoluzione o riduzione del prezzo.La sentenza deve essere cassata in relazione a tale motivo e il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di cui sopra”.

E poi nell’esame del secondo motivo: “Intanto deve rilevarsi l’insanabile contraddizione in cui è incorsa la corte di merito, laddove dal rilievo che si era formato il giudicato sulla eccessiva onerosità della sostituzione, in dipendenza dalla mancata impugnazione della statuizione di rigetto della relativa domanda, ne ha fatto discendere una preclusione che andava a limitare anche la domanda proposta in via subordinata, che proprio in conseguenza del giudicato formatosi sul rigetto della domanda principale era suscettibile di accoglimento.È stato già chiarito nell’esame del primo motivo che l’eccessiva onerosità della sostituzione per il venditore non poteva essere assunto, nello stesso tempo, quale limite ai diritti che competono al compratore in dipendenza del vizio secondo il diritto interno. A tale considerazione, già sufficiente a fare emergere l’errore in cui è incorsa la corte di merito, si deve aggiungere che l’attore aveva chiesto la condanna del convenuto a «risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito, consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del tetto, da quantificarsi nella somma indicata o in altra accertanda in corso di causa». In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. n. 20643/2016). Insomma la domanda di risarcimento di danni salva espressa specificazione deve ritenersi comprensiva di tutti i danni (Cass, n. 7193/2015). La sentenza deve essere pertanto cassata anche in relazione a tale motivo”.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/vizio-del-bene-e-risarcimento-del-danno/