Vendibilita’ del bene sequestato se si può deprezzare.

La Corte di cassazione Sezione Seconda Penale con sentenza n. 1916 pubblicata il 16 gennaio 2017 (udienza 9 dicembre 2016) ha affermato che: “Ai fini della alienazione di cose in sequestro che possono alterarsi (art. 260, comma 3, cod. proc. pen.) rileva anche il progressivo intrinseco deprezzamento del bene in ragione del trascorrere del tempo; ne consegue che è legittima la vendita di una autovettura, oggetto di sequestro per equivalente, in quanto funzionale alla ottimizzazione della fruttuosità della misura ablatoria”.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte Cass Pen 1916 del 2017

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