Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e previsioni degli strumenti urbanistici

Dal sito della Giustizia Amministrativa

Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839 – Pres. Greco, Est. Manzione

Urbanistica – Piano regolatore – Rapporto con la tutela paesaggio e del patrimonio storico e artistico – Individuazione.

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto alla tutela degli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali valori; è dunque possibile l’intersecarsi dei livelli di tutela, purché nel rispetto della ripartizione delle competenze sancito dalla Costituzione, rafforzando con misure in materia di edificabilità dei suoli il regime vincolistico “puntiforme” (1).

(1) La Sezione affronta il problema del rapporto tra vincoli imposti ai sensi della normativa nazionale (nel caso di specie, la l. n. 1089 del 1939) e vincoli urbanistici, ribadendo la possibilità attraverso questi ultimi di rafforzare e coordinare la tutela del territorio attraverso misure di edificabilità del suolo.   In particolare, spetta allo strumento urbanistico trovare il difficile punto di equilibrio tra l’interesse alla tutela del territorio e l’esercizio dello ius aedificandi, il giusto contemperamento nel rilasciare o denegare il necessario assenso al formarsi del titolo autorizzatorio. Ove tale competenza non potesse arricchirsi dei richiamati elementi contenutistici che le sono propri, purché nel rispetto della sfera delle competenze costituzionalmente declinate, essa finirebbe per essere svuotata della sua essenza più tipica, ovvero la regolazione del regime di edificabilità dei suoli (anche) in relazione al vincolo riscontrato.

Ha aggiunto la Sezione che la conclusione alla quale è pervenuta  risponde all’evoluzione del concetto di urbanistica verso la più ampia nozione di “governo del territorio” introdotta con la riforma del Titolo V della Costituzione, anche con l’obiettivo di consentire attraverso gli strumenti di pianificazione rimessi alla competenza degli Enti territoriali una sintesi delle tutele attribuite allo Stato e delle esigenze di miglioramento della qualità del territorio. La funzione di tutela e la funzione di valorizzazione appaiono, infatti, appaiono autonome, ancorché complementari.

Il “governo del territorio”, infatti, è nozione più ampia dell’“urbanistica” e risponde anche all’esigenza propulsiva di miglioramento della vivibilità del suolo (si pensi alla tutela dei centri storici e, più settorialmente ma in maniera egualmente incisiva, a tutte le disposizioni di legge speciale che hanno valorizzato il potere di limitare in senso qualitativo gli insediamenti, anche commerciali, per migliorare il “decoro” e la vivibilità delle città).

In tale contesto la previsione contenuta nella legge urbanistica fondamentale 17 agosto 1942, n. 1150, che impone alle Regioni di intervenire sui Piani regolatori per finalità di tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico non può essere letta in senso riduttivo, ma implica sia la ricognizione del vincolo che il rafforzamento della relativa tutela con le misure limitative dell’edificabilità dei suoli che gli sono consoni. La natura necessitata dell’esercizio di tale potere (anche) rafforzativo implica che non occorre procedere a nuova pubblicazione del piano regolatore genrale che sia stato integrato, senza stravolgerne il contenuto complessivo, con indicazioni procedurali funzionali ad estendere la zona di rispetto al fine di tutelare il complesso nel quale si trova il singolo bene

Per tale ragione l’intervento della Regione nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico o di una sua variante, volto ad ampliare le fasce di rispetto estendendo l’area degli effetti della tutela “puntiforme” del bene vincolato, in quanto espressione di un doveroso presidio del territorio, non comporta l’obbligo dell’ente locale di ripubblicare il Piano regolatore generale modificato in conformità alle indicazioni regionali, né implica altre forme di coinvolgimento nel procedimento dei privati interessati.  Va infatti confermato il principio correttamente posto a base di pronunce risalenti del Consiglio di Stato secondo cui le modifiche allo strumento urbanistico introdotte d’ufficio dall’Amministrazione regionale, ai fini specifici della tutela del paesaggio e dell’ambiente, non comportano la necessità per il Comune interessato di riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso, inserendosi tali modifiche – in conformità a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, lett. c), l. n. 1150 del 1942 – nell’ambito di un unico procedimento di formazione progressiva del disegno relativo alla programmazione generale del territorio (Cons. St., sez. IV, 5 marzo 2008, n. 927; id. 30 settembre 2002, n. 4984).

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/tutela-del-paesaggio-e-del-patrimonio-storico-e-previsioni-degli-strumenti-urbanistici/