Tribunale:Sezione ordinaria o Sezione specializzata in materia di impresa?

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 19882 del 23/07/2019, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve, di contro, ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

La questione postula la qualificazione del rapporto tra le sezioni specializzate per l’impresa e le sezioni ordinarie all’interno del medesimo ufficio giudiziario, se attinente alla competenza ovvero alla semplice distribuzione interna degli affari.

Inizialmente, si è affermato l’orientamento secondo il quale è sempre configurabile una questione di competenza nel rapporto tra le sezioni specializzate e la sezione ordinaria. In tale senso, si sono espresse, tra le altre, in relazione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, le pronunce del 25/9/2009, n. 20690, del 18/5/2010, n. 12153, del 14 giugno 2010, n.14251, del 23/9/2013, n.21762, del 24/7/2015, n. 15619.

Di contro, le pronunce del 22/11/2011, n. 24656 e del 20/9/2013, n.21668, in relazione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e le successive del 23/5/2014, n. 11448, del 15/6/2015, n. 12326, del 27/10/2016, n. 21774, del 7/3/2017, n. 5656, del 22/3/2017, n. 7227, e del 24/5/2017, n. 13138, in relazione alle sezioni specializzate in materia di impresa, si sono espresse nel senso di ritenere di rilievo esclusivamente tabellare il rapporto tra la sezione specializzata e quella ordinaria del medesimo ufficio giudiziario. In tal senso si è espressa, con ampia ed articolata motivazione, la pronuncia del 23/10/2017, n. 25059, nel caso in cui era stata dichiarata la litispendenza dalla sezione specializzata, che aveva ravvisato rapporto di identità tra la causa pendente presso di sé ed altra causa pendente presso il medesimo Tribunale, affermando, in sede di regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ., l’erroneità di tale declaratoria, e precisando che, ove la sezione specializzata ravvisi un rapporto di identità tra una causa davanti alla stessa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui la sezione è incardinata, deve provvedere a norma dell’art. 273, comma 2, cod.proc.civ. e, ove la causa riguardo alla quale ravvisi il predetto rapporto di identità risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, deve disporre la riunione dei procedimenti, ex art. 274, comma 2, cod.proc.civ. In questo quadro giurisprudenziale, non del tutto univoco, ma nel quale appariva minoritario l’orientamento inteso a configurare la questione di cui si tratta in termini di competenza in senso proprio, è intervenuta l’ordinanza del 28/2/2018, n. 4706, che, dopo avere richiamato i due indirizzi contrapposti, si è espressa a favore della ricorrenza di una questione di competenza, richiamando il rilievo della pronuncia 15619/2015, sulla inspiegabile “asimmetria del sistema” nel caso dell’adesione alla tesi contraria, e ritenendo poco rilevante la valorizzazione dell’art.2, comma 2, d.lgs. 168/2003, che prevede l’assegnazione ai giudici della sezione specializzata di processi diversi, dato che detta trattazione si riferisce ai singoli e non già alla sezione, ed è dettata dall’esigenza di garantire una giusta distribuzione di carichi di lavoro, mentre non ha nulla a che fare con la qualificazione del rapporto tra la sezione specializzata ed il tribunale.

L’adesione all’uno o all’altro orientamento comporti conseguenze significative, come già esplicitato nell’ordinanza di rimessione, dato che, ove si opti per la ricostruzione del rapporto tra sezione ordinaria e specializzata per l’impresa in termini di mera distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario territorialmente competente, il passaggio e la riassegnazione del fascicolo integrano provvedimenti revocabili di natura ordinatoria e non decisoria, e la riassegnazione non comporta né la riassunzione né la rinnovazione degli atti espletati. Di contro, a ritenere che anche all’interno del medesimo ufficio giudiziario il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e la sezione ordinaria integri sempre una questione di competenza, il convenuto dovrà eccepire l’erronea individuazione del giudice nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ex art. 38 cod. proc. civ., e il giudice potrà rilevare d’ufficio l’incompetenza entro la prima udienza di trattazione; la parte potrà ricorrere al regolamento di competenza ed il giudice potrà richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.- Inoltre, come opportunamente indicato nell’ordinanza di rimessione, la diversa qualificazione può incidere sulla configurabilità di un vizio dell’atto introduttivo nel caso di omessa intestazione alla sezione specializzata, sulla disciplina della riunione nel caso di cause identiche o connesse ex att. 273-274 cod.proc.civ. o sulla sospensione ex art.295 cod. proc. civ. 5. La dottrina si è largamente soffermata sulla questione che qui interessa, già a partire dall’ istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, evidenziando il ricorso da parte della stessa legge all’ambito della competenza, l’attribuzione al presidente della sezione specializzata di compiti propri dei capi degli uffici (art. 5 d.lgs. 168/2003), notazione rovesciata da chi è fautore dell’opposta soluzione, sul rilievo che detta norma sarebbe altrimenti superflua; anche l’argomento relativo all’uso della locuzione “sezioni specializzate” è stato visto in maniera specularmente differente, dato che ,per chi è fautore della tesi della mera ripartizione interna, tale espressione di per sé è inidonea a ricondurre dette sezioni in quelle di cui all’art.102, comma 2, Cost., in quanto volta a connotare una specializzazione del giudice e non dell’organo; di contro, per chi opta per la questione di competenza, l’aggettivo “specializzate” è significativamente quello adoperato dall’art. 102 Cost., che connota anche le sezioni agrarie, senza che rilevi la presenza o meno di giudici laici, atteso che la norma costituzionale, nel legittimare l’istituzione di sezioni specializzate, prevede la presenza nei collegi di giudici laici come una facoltà e non un obbligo. Per chi sostiene che non si tratti di questione di competenza, è rilevante l’assegnazione anche di controversie diverse da quelle specificamente demandate, caratterizzandosi la competenza come “specializzata” e non “separata”, inserendosi così la sezione nell’articolazione dell’ufficio giudiziario; i fautori dell’opposta tesi sostengono il carattere non concludente di detto rilievo, dato che anche altri uffici autonomi come il tribunale delle acque o quello dei minorenni possono vedersi assegnare controversie spettanti alle sezioni ordinarie. Sul piano della tutela, chi ritiene che il rapporto tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del medesimo Tribunale configuri sempre una questione di competenza, evidenzia come la stessa attenga alla costituzione del giudice naturale, derivando dalla previsione normativa in oggetto un vero e proprio diritto soggettivo processuale a che la decisione venga affidata a quei giudici e non già ad altri organi giudiziari, evidenziando l’asimmetria del sistema, ove si volesse riconoscere detta garanzia solo nel caso in cui non vi sia coincidenza territoriale tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie. 5. Ciò posto, nel tentativo di risalire ad una visione d’insieme, basata sul dato normativo e sulla sua ratio, che, nel contempo, non sconti un’eccessiva dilatazione dei tempi del processo ed un ampliamento dei mezzi di impugnazione con i necessari meccanismi di riassunzione, possono farsi valere i seguenti rilievi. Va osservato in prima battuta che, diversamente che per il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria (su cui, tra le tante, le pronunce del 5/5/2015, n. 8905, del 23/9/2009, n. 20494, del 9/8/2004, n. 15391), e tra il tribunale fallimentare e il tribunale ordinario (su cui si richiamano le pronunce del 1/3/2019, n. 6179 e del 10/4/2017, n. 9198), inteso sempre nel senso dell’ esclusione di ogni questione di competenza, trattandosi di una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario, per le sezioni agrarie si pone indubitabilmente la questione di competenza (così le ordinanze del 21/5/2015, n. 10508 e del 26/7/2010, n. 17502), a ragione dell’espressa indicazione normativa, del riferimento alla competenza propria della sezione e della composizione peculiare, per la presenza di magistrati onorari, i cd. esperti, ed analoghe considerazioni devono li farsi per il rapporto tra il tribunale ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche ( vedi a riguardo le pronunce del 14/11/2018, n. 29356, dell’11/4/2017, n. 9279, del 23/2/2017, n. 4699), nonché col tribunale dei minorenni ( su cui, tra le altre, le pronunce del 23/1/2019, n. 1866, del 22/11/2016, n. 23768, del 19/5/2016, n. 10365). Da tale rilievo è agevole far conseguire il principio secondo il quale la specializzazione per materia non costituisce di per sè un indice sintomatico di diversità in termini di competenza tra ufficio ed ufficio, proprio per il riferimento al giudice altamente specializzato, quale quello del lavoro e dell’ufficio fallimentare, rispondendo la specializzazione all’esigenza di una migliore organizzazione e qualità della risposta di giustizia, che non è connaturata al profilo della competenza, di talchè non rileva, ai fini che qui interessano, l’indicazione di cui all’art.2, comma 1, d.lgs. 168/2003. Non è significativo altresì il riferimento nella rubrica e nel testo dell’art. 3 alla “competenza”, ove si ponga mente al fatto che tale riferimento vale ad individuare la tipologia di controversie che devono essere trattate dalla sezione specializzata, e non già a distinguere e separare detta sezione dal tribunale presso il quale essa è incardinata. E’ di contro piuttosto rilevante il riferimento nell’art.2, comma 2, all’assegnazione ai giudice della sezione specializzata di altre materie “purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”, così come è significativo l’uso atecnico del termine “competenza” nella rubrica dell’art. 5, che palesemente si riferisce alla cd. competenza interna, e quindi alla distribuzione delle funzioni all’interno dello stesso ufficio (e va notata l’ esplicita attribuzione di dette competenze direttive ai presidenti delle sezioni specializzate, che altrimenti sarebbe stata superflua), mentre è pienamente tecnico il riferimento alla “competenza territoriale” di cui all’art. 4 del d.lgs. 168 cit., avendo il legislatore attribuito alla sezione specializzata la competenza anche in relazione al territorio di tribunali diversi da quello in cui è istituita la sezione specializzata ( e per l’uso atecnico dei termini giuridici, si veda altresì, nello stesso art.4, il riferimento all’espressione “assegnazione alle sezioni specializzate”). Si vuole con ciò sostenere che nell’impianto complessivo del d.lgs. 168/2003, nella formulazione che qui interessa, non è sostenibile l’interpretazione che voglia attribuire valenza dirimente ai rilievi di carattere letterale, per l’uso spesso atecnico e quindi improprio dei termini “competenza”, “assegnazione”, “trattazione”, tanto più ove si consideri che solo nella rubrica dell’art.2 del d.l. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, è indicato il “Tribunale delle Imprese”, che, come osserva il P.G. nelle sue conclusioni, potrebbe far pensare ad un organo giurisdizionale munito di competenza propria, ma tale indicazione non compare nella normativa del d.lgs. 168/2003 novellato. Di ben diverso spessore è la considerazione, già fatta propria nella pronuncia 25059/2017, che il legislatore, che con l’istituzione del giudice unico, con l’accorpamento delle preture e dei tribunali, ha inteso chiaramente ridurre le questioni di competenza, ove avesse voluto davvero creare uffici autonomi e distinti, in aperta controtendenza rispetto alla politica legislativa adottata, avrebbe scelto una formula univoca e chiara in tal senso, quale “tribunale per le imprese”, ma non già l’espressione “sezione specializzata”, che di per sé rimanda ad articolazioni all’interno dello stesso ufficio giudiziario. Anche la doglianza relativa alla cd. asimmetria nei mezzi di impugnazione avverso il provvedimento declinatorio della competenza a seconda della presenza o meno in un determinato ufficio della sezione specializzata, in violazione degli artt.3, 2 e 24 Cost., sulla quale hanno molto insistito le pronunce 4706/2018 e 15619/2015, può essere superata, volta che si rilevi la diversità delle situazioni, non comparabili, da cui l’insussistenza di ogni lesione ai detti principi costituzionali. Ed infatti, nel caso del rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria che si trovi nell’ufficio giudiziario ove non è istituita la sezione specializzata, si verifica la sovrapposizione del profilo della competenza territoriale, che, come disposto dall’art.4 del d.lgs. 168/2003, ha natura inderogabile, da cui la possibile questione di competenza in senso proprio che rende ammissibile il regolamento di competenza, mentre è oggettivamente diverso il caso in cui detta sovrapposizione non sussista, ove la contrapposizione si verifichi tra sezione specializzata e sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario. A riguardo, va rilevato che l’ordinanza Corte cost. 14/12/2004, n. 386, che ha ritenuto la legittimità costituzionale dell’ istituzione delle allora sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale solo in alcuni Tribunali e Corti d’appello, con competenza territoriale ultradistrettuale, nel rigettare l’eccezione della difesa erariale del difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, ha osservato che sarebbe stato in parte differente il provvedimento adottabile in caso di rigetto della questione di costituzionalità ovvero di accoglimento, in quanto il giudice rimettente avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza non più nei confronti della sezione specializzata presso il Tribunale di Roma, ma di quella (istituenda) presso il Tribunale di Cagliari, precisando che ben diverse sarebbero state le “conseguenze che si produrrebbero nei confronti delle parti del procedimento principale”, con ciò lasciando intendere l’adesione alla tesi secondo la quale le sezioni specializzate costituiscono mere articolazioni interne del Tribunale e della Corte d’appello. Si pongono infine ulteriori considerazioni a sostegno della tesi a cui queste Sezioni unite ritengono di aderire. Innanzi tutto, come sostenuto da autorevole dottrina, nel nostro sistema processuale non si realizza, di norma, il riparto verticale della competenza in primo grado nei rapporti interni al medesimo ufficio, a meno che non sia giustificato da differenze nel reclutamento dei componenti dell’organo giudicante, come accade per il rapporto tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale dei minorenni, o la Sezione specializzata agraria; inoltre, l’adesione alla tesi opposta potrebbe portare a conseguenze paradossali, come nota l’ordinanza di rimessione, dato che, ove pendenti cause connesse dinanzi al medesimo giudice, questi potrebbe dover dichiarare la litispendenza, qualificandosi per l’una, quale giudice della sezione specializzata, e per l’altra, quale componente della sezione ordinaria( ed un caso simile si era verificato nel giudizio deciso con la pronuncia 25059/2017, nel quale il conflitto si era determinato all’interno della medesima sezione del Tribunale); infine, non può sottacersi il possibile uso strumentale del regolamento di competenza, con l’allungamento dei tempi del processo, ove si qualifichi sempre in termini di competenza il rapporto tra la sezione ordinaria e quella specializzata, ed il sostanziale contrasto con l’intenzione del legislatore di ridurre le questioni di competenza, in un’ottica del processo reso così più fluido e meno soggetto a delle stasi procedimentali. Ciò posto, ed escluso il profilo della competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario(mentre, come sopra si è detto, si pone la questione di competenza in senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti al tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata), deve ritenersi che nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta, e se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal Presidente del Tribunale(così, esplicitamente, l’ordinanza 25059/2017). Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le pronunce 25059/2017 e 7882/2018 si sono espresse, in via incidentale ed in linea generale, senza peraltro un particolare approfondimento, per la possibilità di far valere il vizio di costituzione del giudice, ex art.158 cod. proc. civ. La dottrina, a riguardo, si è espressa, oltre che in senso conforme all’orientamento giurisprudenziale citato, nell’attribuire alla parte la facoltà di dolersi del vizio, ove fatto valere lo specifico pregiudizio in tesi subito a ragione dell’attribuzione della causa alla sezione erronea (si tratterebbe, infatti, di violazione della legge processuale, configurante nullità, che, per essere fatta valere in sede di impugnazione, onera la parte della deduzione del pregiudizio concreto subito, lesione specifica che peraltro sembra difficilmente configurabile), o riconoscendo la doglianza relativa alla composizione monocratica anzichè collegiale del Tribunale, non attribuendo alla violazione delle regole tabellari alcuna incidenza sulla validità delle decisioni assunte. Ciò posto, e nell’ottica di definire specificamente l’ambito della tutela spettante alla parte, va osservato che, per orientamento costante, il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’art.25, comma 1, Cost., non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art.158 cod.proc.civ. (così, tra le altre, le pronunce del 13/7/2004, n. 12969 e del 15/7/2002, n. 10219). Ora, dato che le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, ed escluso che ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art.25 Cost. rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni, deve concludersi nel senso di ritenere che spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater cod. proc. civ., che richiama l’art.161,comma 1, cod. proc. civ. E quindi, la parte potrà far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater cod. proc. civ. non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anziché collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia Sez. U. 25/11/2008, n. 28040 ( e vedi le successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n.16186). 6. Conclusivamente, non sussistendo alcuna questione di competenza nel rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata per l’impresa del medesimo Tribunale, va dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa. Va reso pertanto il seguente principio di diritto: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma m rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 cod.proc.civ.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra Sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario , diverso da quello ove la prima sia stata sostituita”.

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