Sulla messa alla prova.

La Terza Sezione Penale della Cassazione , pronunciando in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

È la sentenza n. 5784/2018 pubblicata il 7 febbraio 2018.

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