Sui poteri del giudice amministrativo in sede di ottemperanza a giudicato di giudice ordinario. Il DURC necessario per ottenere il pagamento da parte della P.A..

Interessante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sui limiti del potere del Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza a giudicato di Giudice Ordinario.

Trattasi della sentenza n. 4092/2017 (rel. Rordof) : ecco il link per leggere la MOTIVAZIONE.

Il fatto.

Un società ottiene da Giudice Ordinario un decreto ingiuntivo che non viene opposto.

Il Comune non paga non essendo stato presentato il DURC.

La società si rivolge al Giudice Amministrativo per l’ottemperanza e il Consiglio di Stato decide di non nominare un Commissario ad acta in quanto mancava la presentazione del DURC, ribadendo che senza DURC il Comune avrebbe potuto non pagare.

La società si rivolge alle Sezioni Unite della Cassazione lamentando una violazione dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del Giudice Amministrativo.Il ricorrente denunzia il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa in sede di ottemperanza a statuizioni del giudice ordinario che si realizza quando, come nella specie, l’attività interpretativa del titolo posto a base dell’ottemperanza porta il giudice amministrativo a subordinare la sua efficacia ad avvenimenti ed adempimenti non contemplati nel titolo stesso, quale la produzione del DURC, negando la propria giurisdizione esecutiva con sostanziale remissione all’autorità comunale della decisione sulla operatività della statuizione giudiziale.Il ricorrente ha rilevato che neppure l’autorità giudiziaria ordinaria avrebbe potuto, in sede esecutiva, modificare la statuizione passata in giudicato e che le doglianze del Comune, circa il fatto che il pagamento delle fatture non potesse avvenire se non dopo la presentazione del DURC, avrebbero dovuto costituire motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.

Le Sezioni Unite respingono il ricorso ponendo alcuni punti fermi.

La Corte ricorda che, in tema di giudizio di ottemperanza di sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, dovendone individuare il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni, non può integrare la pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cass. 14/01/2003, n. 445; Cass.1.6.2004, n. 10504).

Per gli ermellini per valutare se c’è stato il dedotto superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa nell’avere il giudice dell’ottemperanza subordinato il pagamento della somma ingiunta all’attestazione della regolarità contributiva del creditore e se tale adempimento comporti o meno un’integrazione del giudicato, con riferimento ad un elemento estraneo al giudicato stesso, è necessario un esame della natura e della funzione del DURC secondo la normativa che lo regola. La Corte quindi ripercorre la disciplina del DURC e ne interpreta la finalità.

Al termine di tale disamina la Corte tenendo conto della necessità di attestazione della regolarità contributiva al momento dell’aggiudicazione dell’appalto o della conclusione del contratto con l’ente pubblico, che incide sulla ammissione alla gara o sulla possibilità di stipula del contratto, e della necessità di attestazione della regolarità contributiva legata al momento temporale del pagamento della prestazione, che impedisce il pagamento da parte dell’ente pubblico ad imprese non in regola, osserva che il giudicato del giudice ordinario formatosi sul decreto ingiuntivo in oggetto ha riguardato l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del ricorrente nei confronti del Comune  ed, in relazione a tale accertamento, nessun rilievo poteva avere la prova della regolarità contributiva attestata dal DURC ,non costituendo oggetto del decreto ingiuntivo la validità del contratto stipulato a monte dalla società con il Comune. Nè la mancata attestazione della regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente il decreto ingiuntivo poteva essere oggetto di un giudizio di opposizione da parte del Comune, in quanto tale requisito non è richiesto per l’accertamento dell’esistenza del credito fondato sulle fatture azionate e della conseguente pronunzia di condanna, essendo l’attestazione del risultato positivo sulla regolarità contributiva legata al momento effettivo del pagamento. Il giudice amministrativo ha quindi dato ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro emesso dal giudice ordinario individuandone il contenuto e la portata precettiva sulla base della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, con esclusione di qualsiasi elemento esterno e senza alcuna integrazione della pronuncia, confermando l’obbligo del Comune di dare esecuzione al decreto ingiuntivo.L’ aver subordinato il pagamento all’ attestazione della regolarità contributiva del creditore, fissata temporalmente proprio al momento del pagamento ,non costituisce integrazione del giudicato del giudice ordinario, ma conferma un obbligo di legge previsto per la fase dell’adempimento dell’obbligazione da parte dell’ente pubblico , su cui grava anche l’obbligo di sanare la irregolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore. È un obbligo congruente con la fase del giudizio di esecuzione ,quale è il giudizio di ottemperanza ad una condanna del giudice ordinario al pagamento di una somma di denaro. Né il giudice dell’ottemperanza ha negato la sua giurisdizione esecutiva sul rilievo che è stato confermato l’obbligo del Comune di dare adempimento al giudicato e che il ricorrente è abilitato al rilascio del documento attestante la sua regolarità contributiva. 

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