In tema di procedimento notificatorio dell’accertamento tributario, la Sezione V civile Tributaria della Cassazione ha ritenuto invalida la notifica eseguita dall’Agenzia delle entrate in un comune diverso rispetto a quello del domicilio fiscale del contribuente, presso l’indirizzo indicato da Poste italiane individuato mediante il servizio “seguimi”, qualificando detto servizio (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza – diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato dal richiedente) non equiparabile all’elezione di domicilio di cui all’art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Trattasi dell’ordinanza n. 31479 del 03/12/2019