Ristrutturazioni e art. 1669 c. c.

imageLa Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sussiste contrasto, relativa all’operatività, o meno, della responsabilità ex art. 1669 c.c. anche in caso di lavori di ristrutturazione di edifici. Trattasi dell’ordinanza interlocutoria del 10.6.2016 n. 12041 la cui motivazione e’ leggibile cliccando sul link che segue Cass Civ ord 12041-2016.

L’ordinanza origina dal contrasto attualmente esistente tra due orientamenti della Suprema Corte ribaditi anche recentemente. Secondo un primo indirizzo l’art 1669 c.c. si applica solo in caso di vizi riguardanti la costruzione dell’opera e non anche nei casi di vizi dipendenti da una ristrutturazione avvenuta con modifiche anche destinate a durare nel tempo (così Cass. Civ 24143/2007, Id. 10658/2015); secondo un altro orientamento, da ultimo ribadito in Cass. Civ. 22553/2015, risponde ex art 1669 c.c. anche l’autore di opere su un preesistente edificio se queste incidono sugli elementi essenziali dell’immobile o su elementi secondari che peró sia rilevati per la funzionalità complessiva.

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