Rinuncia al ricorso per cassazione e declaratoria di inammissibilità

La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso, può essere pronunciata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, anche se l’atto impugnato sia stato emesso prima della entrata in vigore della nuova disposizione, trattandosi di causa d’inammissibilità già prevista e riferendosi la nuova norma al procedimento dinanzi la Corte di cassazione e non al regime delle impugnazioni.

È la sentenza n. 52268 ud. 07/11/2017 – deposito del 15/11/2017. (Link per leggere la motivazione sul sito della Corte)

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