La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso, può essere pronunciata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -, anche se l’atto impugnato sia stato emesso prima della entrata in vigore della nuova disposizione, trattandosi di causa d’inammissibilità già prevista e riferendosi la nuova norma al procedimento dinanzi la Corte di cassazione e non al regime delle impugnazioni.
È la sentenza n. 52268 ud. 07/11/2017 – deposito del 15/11/2017. (Link per leggere la motivazione sul sito della Corte)