Ricorso per cassazione ex art 348 ter cpc

Le Sezioni Unite, con sentenza n 25513 del 13.12.2016, risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno stabilito che il ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., è improcedibile, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove non siano depositate la copia autentica della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, con la relativa comunicazione o notificazione, se anteriore, salvo che la Corte officiosamente rilevi, dal trasmesso fascicolo di ufficio, che lo stesso sia stato proposto nei sessanta giorni dalle menzionate comunicazione o notificazione, ovvero, in mancanza di entrambe, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Con la stessa sentenza le Sezioni Unite, risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno escluso che il ricorso per cassazione proposto, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., contro la sentenza di primo grado, debba contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, riferendosi l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., solo agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi di impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato.

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