Riassunzione e contributo unificato.

La Sezione Tributaria della Cassazione ha affermato che, stante la finalità del contributo unificato di supportare i costi di funzionamento del giudizio in ogni fase processuale, ed in assenza di espressa esenzione, esso è dovuto anche nell’ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, dovendo ritenersi, in ragione di detta “ratio” del tributo, il riferimento, operato dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, “a ciascun grado del giudizio”, comprensivo dell’iscrizione a ruolo del procedimento dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente adito.

Trattasi della sentenza n. 8912 dell’11.04.2018.

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