Questioni sulla titolarità attiva o passiva del diritto conteso

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza N. 2951 del 16.2.2016 ha fissato due importanti principi di diritto in tema di titolarità attiva o passiva del diritto controverso.

  1. Le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

  2. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull’attore salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Ecco il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione

Cass SU N. 2951 del 16.02.2016

 

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