Procura alle liti: c’è il nome di un avvocato, ma autentica un altro.


Con sentenza n 10648 pubblicata il 2 maggio 2017 (cliccando qui si può leggere la motivazione sul sito della Corte) le Sezioni Unite Civili della Cassazione si sono occupate di un caso particolare.

Il caso era quello di un avvocato che aveva firmato un ricorso per decreto ingiuntivo nella cui epigrafe era indicato come difensore e nel corpo della quale era la procura dallo stesso autenticata, ma nel corpo della procura come difensore incaricato era indicato altro avvocato.

Il cliente non volle pagare il compenso basandosi su tale circostanza e per tale motivo il contenzioso per valutare se tale compenso spetti o meno è giunto fino al terzo grado.

La Corte abbraccia un’interpretazione non formalistica ritenendo che la procura vada interpretata anche da ciò che risulta dall’atto processuale in cui è inserita, avendo peraltro rilevanza ai fini della sua interpretazione anche il comportamento della parte assistita nel corso del relativo processo in cui l’assistito  non aveva mai messo in discussione che il suo difensore fosse l’avvocato che aveva autenticato la firma (pur non risultando il suo nome all’interno della procura). Nella fattispecie la Corte individua dunque un mero errore materiale dando ragione all’ avvocato che effettivamente aveva svolto l’attività processuale.

La sentenza si caratterizza anche per la rivisitazione dell’orientamento che riteneva improcedibile il ricorso per cassazione qualora il ricorrente non avesse prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notifica.

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