Pignoramento compensi amministratori : un quinto o l’intero?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 ha chiarito in che limiti sono pignorabili gli emolumenti percepiti da un soggetto quale amministratore unico o consigliere di amministratore di una società.

Una Banca aveva pignorato gli emolumenti percepiti da un suo debitore quale compensi per l’attività di amministratore unico di una società e di consigliere di amministrazione di un’altra società.

Il Giudice dell’esecuzione aveva assegnato l’intera somma, senza limitazione, ma poi, a seguito di opposizione del debitore, il Tribunale aveva ritenuto rientrare tali emolumenti nella sfera di applicazione dell’art 409, n. 3,  c.p.c. e, pertanto, ne aveva ritenuto la pignorabilità solo nei limiti di un quinto.

La Banca ha proposto ricorso per Cassazione e le Sezioni Unite con la sentenza sopra indicata, dopo aver dato conto dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali e delle posizioni assunte dalla dottrina, ha stabilito il seguente principio: “L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. Ne deriva che í compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza í limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c.”.

Ecco il link per leggerela motivazione sul sito della Suprema Corte MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

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