Per notificare al fine di far decorrere il termine per impugnare é necessario aver registrato la sentenza?

tassa registro 1La Suprema Corte con sentenza n. 2950 della Prima Sezione Civile pubblicata il 13 febbario 2015 ha risposto all’interrogativo se la notifica di una sentenza senza preventiva registrazione della stessa sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
La Suprema Corte da risposta positiva.
La Cassazione parte dall’analisi del quadro normativo di riferimento costituito dall’art. 743, 1° comma, c.p.c. che recita «Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo» e dall’art. 66, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (T.U. imposta di registro) secondo cui, tra l’altro: «I soggetti indicati nell’articolo 10 lettere c) [i cancellieri e i segretari degli organi giurisdizionali] possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati (comma 1), «La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio» (comma 2, lettera a).
La Cassazione quindi richiama alcuni arresti della Corte Costituzionale e in particolare la sentenza n. 80 del 1966 (con cui si era di fatto imposto ai cancellieri di rilasciare la copia necessaria per proporre impugnazione anche senza la preventiva registrazione) e la sentenza n. 522 del 2002 (che aveva imposto ai cancellieri di rilasciare la copia conforme uso esecuzione forzata senza preventiva registrazione).
Viene richiamato quindi un precedente specifico della stessa Corte di Cassazione e cioé la sentenza n. 14393 del 2012 che aveva enunciato il principio di diritto, conforme alla menzionata giurisprudenza costituzionale, per cui, ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6, prf. 1, della CEDU e con l’art. 111, primo comma, Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo. Infine viene richiamata la circostanza per cui le stesse Sezioni Unite più volte hanno affermato che in base alla disciplina contenuta nell’art. 8 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 1), e nell’art. 2 della tabella parimenti allegata tale decreto (cfr. art. 7), non sussiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio (sentenze nn. 7607 del 2010, 15144 e 24413 del 2011).
La Corte, dunque, sulla base del quadro sopra delineato arriva a ritenere che i pubblici ufficiali a ciò deputati debbano rilasciare la copia di una sentenza anche se la stessa non é stata ancora registrata e che, quindi, la notifica di una sentenza di tal fatta sia idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare.
V. la motivazione qui
Cass. Civ. Sez. 1 2950 del 2015 obbligo registrazione prima della notifica

 (tratta dal sito della Corte di Cassazione)

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