Il tasso di interesse legale scende allo 0,2 %

saggio interessi legaliCon decreto del Ministro dell’economia dell’11 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 15.12.2015 e’ stato stabilito che con decorrenza dall’1.1.2016 il saggio di interesse legale di cui all’articolo 1284 cod. civ. è pari allo 0,2%

Per l’anno 2015 il tasso era stato dello 0,5%, nel 2014 dell’1% e nel 2012 e 2013 del 2,5%.

Il calo del saggio è collegato al rendiconto medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed al tasso di inflazione registrato nel corso dell’anno.

Ecco il link per scaricare il documento ufficiale

Decreto Ministro Economia 11 dicembre 2015

 

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Impugnativa del licenziamento: rito Fornero e eccezione di decadenza

licenziamento1Nel rito di cui all’art. 1, commi 48 e segg., della legge 29 giugno 2012, n. 92 l’eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, può essere proposta, per la prima volta, anche nella sola fase di opposizione, in quanto in rapporto di prosecuzione con la prima fase a cognizione sommaria.

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Esercizio del diritto, processo e interruzione della prescrizione

Modulistica ediliziaLe Sezioni Unite, a soluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio secondo cui ove il diritto non si possa far valere se non con un atto processuale la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altro caso opera la soluzione opposta.E’ la Sentenza n. 24822 del 09/12/2015

Di seguito il linl al sito della Suprema Corte

Cass. Civ. SU 24822 del 2015

 

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Corte di Cassazione Penale: rassegna sentenze Corte Costituzionale apr-sett 2015

Pubblicata il 10.12.2015 sul sito di Corte di Cassazione a cura dell’Ufficio del Massimario la Relazione III/102 del 10 dicembre 2015 Rassegna delle pronunce della Corte Costituzionale in materia penale (aprile – settembre 2015): in pratica é un repertorio ragionato delle principali pronunce del Giudice delle leggi nella materia penale nel periodo suddetto

Relazione_III_102_15

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Competenza territoriale in caso di richiesta di credito indeterminato

competenza territoriale 1La Sezione Sesta Civile  della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso involgente la questione – oggetto di contrasto – se, ai fini della competenza territoriale, ove il contratto non predetermini l’importo del corrispettivo e questo sia autodeterminato dal creditore nell’atto introduttivo del giudizio, il “forum destinatae solutionis” sia presso il domicilio del creditore (art. 1182, comma 3, c.c.) o presso il domicilio del debitore (art. 1182, comma 4, c.c.).

Trattasi dell’ordinanza interlocutoria n. 23527 del 17/11/2015

Di seguito il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione

Cass. Civ. n. 23527 del 17.11.2015 (ord)

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Pubblico impiego e licenziamento

licenziamento3In caso di licenziamento intimato al pubblico impiegato in violazione di norme imperative, quali l’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, trattandosi di nullità prevista dalla legge.
Lo ha statuito la IV Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 24157 del 26/11/2015e di seguito il link al sito della Corte per la motivazione

Cass. Civ. Sez. IV 24157 del 26.11.2015

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Licenziamento orale e impugnativa

sanzione disciplinare 1Al licenziamento intimato solo oralmente non è applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, sicché il lavoratore può far valere in ogni tempo l’inefficacia del licenziamento, senza previa impugnativa stragiudiziale dello stesso.

Lo dice la IV Sezione Lavoro della Cassazione con sentenza 22825 del 9.11.2015

Di seguito il rinvio al sito della Corte

Cass. Civ. Sez. IV n. 22825 del 9.11.2015

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Guida in stato di ebbrezza, messa alla prova e sospensione della patente

guidaebrezza1La Quarta sezione della Cassazione Penale con sentenza n. 40069 del 17.9.2015 ha affermato che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa alla competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte

Cass. Pen. 40069 del 2015

 

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Legge Pinto: termine per la domanda

legge PintoIn tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini dell’osservanza del termine di proponibilità della domanda è sufficiente il deposito del ricorso, giacché il deposito degli atti prescritto dall’art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001, novellato dalla l. n. 134 del 2012, può sopravvenire fino alla decisione del giudice o nel termine da lui appositamente concesso.

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Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

sanzione penaleCon il DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158 recante “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55 ed entrato in vigore il  22/10/2015 é stata data attuazione alla delega contenuta nella L. 11 marzo 2014 n. 23 con cui appunto é stata conferita delega al Governo per emanare disposizioni per un sistema  fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita.

La Corte di Cassazione Ufficio del Massimario Settore Penale in data 28.10.2015 ha pubblicato sul suo sito una dettagliata relazione su tale decreto legislativo: trattasi della Rel. n. III/05/2015 scaricabile seguente il link sottostante.

Relazione Corte Cassazione Ufficio Massimario III515

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La sentenza “digitale” é sicuramente valida

sentenza digitale 1Con una interessante sentenza la Suprema Corte e precisamente la Terza Sezione (n. 22871 del 10.11.2015) ha chiarito, anche ai non amanti del PCT, che: “La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile del cd. “Codice dell’amministrazione digitale”.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte

Cass. Civ. 22871 del 2015

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Impugnazione sentenza dichiarativa di fallimento con notifica a mezzo PEC

notifica Pec 1In materia di impugnazione di sentenza dichiarativa di fallimento, per il perfezionamento della notificazione telematica deve aversi riguardo unicamente alla sequenza procedimentale prevista dalla legge e, quindi, alla ricevuta di accettazione, che fornisce la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e alla ricevuta di avvenuta consegna, che fornisce la prova che un messaggio leggibile è giunto all’indirizzo dichiarato dal destinatario, mentre non ha rilievo l’annotazione con la quale il cancelliere abbia invitato il creditore istante – prima ancora che il sistema generasse la ricevuta di avvenuta consegna – ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 15, comma 3, l.fall.

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