Notifica del titolo senza formula esecutiva: quali conseguenze?

L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Terza Sezione Civile con Sentenza n. 3967 del 12/02/2019.

Clicca qui per leggerla sul sito della Cassazione

Nel caso di specie la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 475 cod. proc. civ., da ravvisarsi nella mancata apposizione della formula esecutiva sulla copia del titolo notificatole (trattavasi di un atto notarile).Si tratta della riproposizione di una questione già dedotta con i motivi di appello e che la corte territoriale ha ritenuto di risolvere invocando il principio generale della sanatoria dei vizi processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.). Queste conclusioni vengono censurate in ricorso, in quanto «qualora la formula esecutiva non sia presente nella copia per il ricevente, questi non può svolgere appieno il suo legittimo diritto di difesa non avendo a disposizione il titolo nella sua integrità». La ricorrente osserva, inoltre, che il Tribunale aveva analiticamente argomentato sulla rilevanza specifica dell’omissione, concludendo che «una non corretta spedizione del titolo (in forma esecutiva) non sembra consentire al debitore una corretta verifica formale circa l’ontologia dello stesso titolo esecutivo». Aggiunge, infine, che l’atto notificatole – dichiarato dal notaio come conforme all’originale – era invalido, in quanto delle due l’una: o neppure l’originale conteneva la formula esecutiva, con conseguente nullità del titolo esecutivo in quanto tale; oppure la formula esecutiva non era stata apposta solamente sulla copia notificatale, che quindi non era davvero conforme all’originale.

La Cassazione si pone prima il problema se si debba applicare l’art. 615 o l’art. 617 c.p.c.

La Corte infatti ritiene che all’esame della censura è preliminare l’individuazione della natura del vizio dedotto, al fine dell’inquadramento dell’opposizione nelle fattispecie di cui all’art. 615 o 617 cod. proc. civ., per le quali vale un diverso regime di impugnazione. La questione, in sostanza, è se – riprendendo la tradizionale distinzione fra le diverse forme di patologia processuale recentemente riaffermata anche dalle Sezioni unite in tema di notificazioni (Sez. U, Sentenza n. 4916 del 20/07/2016, Rv. 640603) – l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo ne determina l’inesistenza, ovvero dia luogo ad una mera irregolarità formale. Ciò in quanto, nel primo caso, la carenza dei presupposti dell’azione espropriativa potrebbe essere rilevata d’ufficio o denunciata dall’opponente fintanto che non sia stata disposta la vendita o l’assegnazione, a norma degli artt. 530, 552 e 569 cod. proc. civ. (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.); nell’altra ipotesi, invece, il vizio sarebbe censurabile nelle forme e nei termini propri dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.). Sul punto, occorre la Corte ritiene di dare continuità alla consolidata giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui la denuncia dell’omessa apposizione della formula esecutiva configura un’opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall’art. 475 cod. proc. civ., di cui non si ponga in dubbio l’esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l’inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti efficacia esecutiva, l’opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900; Sez. 3, Sentenza n. 25638 del 14/11/2013, Rv. 628755).

Facendo applicazione di tali principi secondo la Corte nel caso in esame si deve pervenire alla conclusione che la doglianza della ricorrente in relazione alla mancata apposizione della formula esecutiva dia luogo ad un’opposizione agli atti esecutivi. Ed infatti, l’opponente non ha mai convincentemente dedotto l’inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitata a contestare che l’omessa apposizione della formula esecutiva sulla copia che le era stata notificata determinasse l’improcedibilità dell’azione espropriativa per irreparabile pregiudizio dei suoi diritti di difesa.

Una volta chiarito che il Tribunale ha deciso su un’opposizione che, in parte qua, doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., deve essere rilevata l’improponibilità dell’appello. Infatti, qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e in parte riconducibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102; Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010, Rv. 613198). Né può invocarsi, a giustificazione dello strumento impiegato dall’opponente per impugnare la decisione di primo grado, il principio dell’apparenza, in ragione del quale, quando la sentenza da impugnare contiene una esplicita qualificazione dell’azione è a questa che occorre far riferimento, indipendentemente dalla sua esattezza, per l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile (Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599;v., fra le ultime, Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992), perché non risulta né è stato dedotto che il Tribunale avesse espressamente qualificato l’opposizione come proposta ex art. 615 cod. proc. civ. Al contrario, la stessa Corte d’appello evidenzia la doppia natura dell’opposizione proposta dalla sig.ra xxxxxx e chiarisce che «il Tribunale ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi». In conclusione, la corte territoriale, accogliendo il gravame, ha riformato una sentenza non appellabile. L’improponibilità dell’appello è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di questione che determina l’accertamento dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non ritualmente impugnata. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in quanto l’appello non poteva essere proposto.

Tale conclusione determina l’assorbimento del primo motivo, con il quale si propongono censure di legittimità relative alla decisione indebitamente pronunciata dalla Corte d’appello su una domanda che non le poteva essere devoluta. Sebbene la censura illustrata con il primo motivo sia, dunque, assorbita, appare comunque opportuno pronunciarsi sulla stessa, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto essa pone una questione di particolare importanza, ovvero quali siano le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore.

La premessa è che tale vizio attiene alla regolarità formale del titolo esecutivo e, pertanto, la relativa opposizione deve essere proposta nel termine di venti giorni fissato dall’art. 617 cod. proc. civ. In particolare, poiché la notificazione del titolo esecutivo (a sé stante o unitamente al precetto) precede l’inizio dell’espropriazione forzata, entro il termine anzidetto deve essere notificato l’atto di opposizione previsto dall’art. 617, primo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, circoscrivendo ulteriormente la questione di rilievo nomofilattico, il quesito è se la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, da parte del debitore cui sia stata notificata una copia del titolo esecutivo sprovvisto della formula di cui all’art. 475 cod. proc. civ., determina la sanatoria del vizio – come afferma la Corte d’appello – per raggiungimento dello scopo.

La verifica dell’esattezza delle conclusioni cui è approdata la corte di merito presuppone la preventiva individuazione dello scopo effettivo per il quale l’art. 475 cod. proc. civ. impone la spedizione del titolo in forma esecutiva. Secondo la dottrina più risalente – formatasi già sotto il codice del 1865 – l’apposizione della formula esecutiva (che costituisce un unicum inscindibile con la spedizione in forma esecutiva) è non altro che un’affermazione esteriore e solenne d’una efficacia che già è inerente al titolo esecutivo in sé considerato. Si tratterebbe, quindi, di un residuo storico, di un requisito più formalistico che formale. È, tuttavia, preferibile l’opinione di chi osserva che per l’individuazione dell’effettiva funzione della formula esecutiva occorre considerare che la stessa va apposta all’esito di un controllo sulla «perfezione formale» del titolo prescritto dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ., sicché l’adempimento in questione vale a sugellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva (a tal proposito è stato affermato che il diritto a procedere ad esecuzione forzata sarebbe soggetto ad una condicio iuris impropria – l’apposizione della formula – il cui avveramento soltanto ne consente l’esercizio). Dunque, mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica: (a) l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell’art. 474 cod. proc. civ.; (b) l’esigibilità del diritto, che – secondo la chiara lettera dell’art. 474, primo comma, cod. proc. civ. – costituisce un presupposto dell’azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell’atto come titolo esecutivo; (e) trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della liquidità, anch’esso richiesto dell’art. 474, primo comma, cod. proc. civ.; (d) trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro (art. 474, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.). Pertanto, qualora si ponga in esecuzione un provvedimento giudiziario, la spedizione del titolo in forma esecutiva postula l’accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato. Ed ancora, non potrà provvedersi alla spedizione se non siano provati l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione della controprestazione, l’avvenuta scelta nell’obbligazione alternativa. Altra funzione della spedizione in forma esecutiva è quella di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il possesso (art. 475, secondo comma, cod. proc. civ.). Infine, la spedizione in forma esecutiva consente il controllo del numero delle copie del titolo esecutivo in circolazione, giacché l’art.476 cod. proc. civ. dispone che non può spedirsi «senza giusto motivo» più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Tale previsione, unitamente a quella secondo cui solo il presidente del tribunale o il giudice dell’esecuzione possono autorizzare il creditore a ritirare il titolo esecutivo, sostituendolo con copia autentica (art. 488, secondo comma, cod. proc. civ.), valgono a mantenere sotto il controllo dell’autorità giudiziaria l’esercizio della facoltà di cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 cod. proc. civ.).

Deve, pertanto, escludersi che la funzione della spedizione del titolo in forma esecutiva serva semplicemente – come afferma la Corte d’appello – a consentire all’intimato di avere piena cognizione della pretesa fatta valere nei suoi confronti. Anzi, tale funzione sembra del tutto estranea alla spedizione in forma esecutiva, spettando semmai all’atto di precetto assolvere a tale scopo. Di conseguenza, la conoscenza del titolo esecutivo comunque avuta dal debitore non basta a sanare, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio dell’omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell’adempimento imposto dall’art. 475 cod. proc. civ.. Allo stesso modo, non produce alcun effetto sanante la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere il predetto vizio formale.

La questione, tuttavia, può essere scrutinata sotto un profilo parzialmente diverso. La sanatoria dell’atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un’ipotesi particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale). Questa Corte ha tuttavia chiarito che il tema dell’effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall’atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria. I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l’impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti: Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016, Rv. 641403; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693). La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un’apposita azione (art. 617 cod. proc. civ.). Infatti, la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016, Rv. 642319), sicché con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L’opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l’esistenza dell’irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240). In conclusione, a prescindere dall’assolvimento delle molteplici funzioni propria della spedizione in forma esecutiva, il debitore che intenda opporre, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., la mancanza sul titolo della formula prevista dall’art. 475 cod. proc. civ., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione. In mancanza, l’opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

In conclusione la Corte, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., afferma il seguente principio di diritto: “L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/notifica-del-titolo-senza-formula-esecutiva-quali-conseguenze/