Negoziazione assistita: terza parte (i casi in cui é obbligatoria)

convenzione di negoziazione assistita

La negoziazione assistita: casi in cui è condizione di procedibilità della domanda ex art. 3 D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014.

 

Il punto è regolato dall’art. 3 del D.L. 132/2014.
Come si può facilmente intuire dalla tabella riepilogativa che segue praticamente i casi in cui troverà maggiore applicazione l’istituto saranno quelli delle controversie derivanti dagli incidenti stradali in cui l’esperimento della negoziazione assistita è previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale a prescindere dal valore della controversia. Infatti l’altra ipotesi prevista dal comma 1 dell’art. 3 e cioè quella delle azioni per ottenere il pagamento di una somma di danaro inferiore a € 50.000 non si applica nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D.Lvo 28/2010 – che sono numericamente assai rilevanti – ed, inoltre, non si applica nei casi di ingiunzione di pagamento. Ovviamente la scelta del legislatore va letta nell’ottica di contemperare il nuovo istituto con quello della mediazione nei casi in cui quest’ultima é obbligatoria.

(per ulteriori aspetti dell’istituto vedi

https://www.studiodipietro.it/?p=459 sulla informativa e sulla  lettera di invito

https://www.studiodipietro.it/?p=596 sulla convenzione di negoziazione assistita)

Per vedere il testo del D.L. 132/2014 pubblicato sulla Gazetta Ufficiale clicca qui

D.L. 132/2014 coordinato con legge conversione

 

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