Negoziazione assistita. Separazione dei coniugi con trasferimento immobiliare: serve autentica di pubblico ufficiale per la trascrizione.

Ove i coniugi raggiungano, in sede di negoziazione assistita, un accordo di separazione consensuale ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari, la trascrizione di tale accordo richiede, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, l’autenticazione del relativo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile con sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020 .

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La vicenda trae origine dall’autentica delle sottoscrizioni di due coniugi in calce al verbale dell’accordo di separazione personale concluso ai sensi dell’art. 6 d. I. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, che conteneva la regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i coniugi, l’affidamento condiviso del figlio minore di età, la determinazione dell’assegno mensile dovuto dal marito per il mantenimento del minore, il trasferimento in favore della moglie della proprietà della quota di metà dell’immobile adibito a casa coniugale, dietro corrispettivo della somma di euro 12.000 con accollo dell’obbligo di pagamento del mutuo ipotecario, la previsione dell’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso l’agenzia del territorio servizio di pubblicità immobiliare.

In calce alla scrittura privata con la firma dei coniugi autenticata dagli avvocati, il notaio aveva posto la propria autentica con una forma identica a quella in uso per l’autentica formale prevista dall’articolo 72 I. n. con lettura alle parti della scrittura dell’orario di sottoscrizione, ma senza il numero di repertorio e il numero di raccolta. Ciò in quanto, secondo la tesi del notaio, si trattava di un’autentica cosiddetta minore per la quale non era necessario il controllo di legalità dell’atto. Successivamente il 24 giugno 2016 il pubblico ministero rilasciava la propria autorizzazione ma il conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo dandone notizia al consiglio notarile.

Dopo la convocazione, nel corso della quale il consiglio notarile aveva contestato al notaio l’illegittimità del suo comportamento, il notaio reclamante aveva ricevuto, in data 28 settembre 2016, un atto notarile di trasferimento, in forza del quale il marito cedeva alla moglie i propri diritti sull’abitazione familiare in conformità all’obbligo assunto nell’accordo del 17 giugno 2016. L’atto in questione veniva trascritto il 29 settembre 2016. La commissione regionale di disciplina aveva ritenuto la condotta del notaio come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’articolo 2657 c.c., l’autentica richiesta dall’art. 5, comma 3, I. n. 162 del 2014. Il notaio aveva effettuato un’autentica del verbale dell’accordo di separazione senza rispettare le modalità previste dall’articolo 72 I.n. e senza procedere all’iscrizione a repertorio, alla conservazione dell’atto a raccolta e senza neanche curarne la trascrizione atteso che tale incombente era stato espressamente posto a carico di uno dei coniugi. Ne seguivano sanzioni disciplinari.

La Corte d’Appello di Venezia rigettava integralmente il reclamo proposto.

Segue ricorso in Cassazione da parte del notaio.

Il notaio sostiene di essersi limitato ad un’autentica minore senza ricevere alcun atto notarile e, pertanto, di non avere alcun obbligo di controllare la legalità – formale e sostanziale – del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della convenzione conclusa in sede di negoziazione assistita per la loro separazione consensuale, e conseguentemente di non aver alcun obbligo di iscrizione del medesimo verbale a repertorio, di metterlo a raccolta e, tantomeno, di provvedere alla celere trascrizione dello stesso.

La Suprema Corte respinge tale tesi con la seguente motivazione.

“La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L.10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. procedura di negoziazione assistita da avvocati, nuovo strumento di composizione amichevole delle liti (capo II del suddetto decreto). L’art. 5, dispone che l’accordo che compone la controversia venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il comma 3 del citato art. 5 prevede che, quando le parti, con l’accordo, concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La procedura di negoziazione assistita ricomprende anche la possibilità di addivenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. L’art. 6 del d.l. n.132 del 2014 delinea un procedimento articolato in più fasi, i cui tratti caratterizzanti sono da individuarsi nella necessaria presenza di almeno un avvocato per parte e nel coinvolgimento del Procuratore della Repubblica. In tal caso, il comma 3 dell’art. 6 prevede che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è anche obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo

5. Da quanto sopra riportato emerge che è lo stesso legislatore, nel disciplinare i poteri certificativi dell’avvocato nell’àmbito della negoziazione assistita delle separazioni e dei divorzi, a fare rinvio a quanto dispone in materia l’art. 5, il quale, come si è detto, in caso di trasferimenti immobiliari prevede, ai fini della trascrizione dell’accordo, che la sottoscrizione del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Sicché, il combinato disposto dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, impone, per procedersi alla trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare (eventualmente) contenuto nell’accordo di separazione o divorzio, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti. Ciò anche in conformità con il disposto dell’art. 2657, comma 1, c.c., secondo cui «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». Tale interpretazione è conforme all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato il carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 2657 c.c. e che, con riferimento alla trascrivibilità dell’accordo di separazione che riconosca ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operi il trasferimento a favore di uno di essi, ha ritenuto che tale accordo, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ., e solo in quanto tale, dopo l’omologazione che lo rende efficace, costituisce, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ. (Sez. 1, Sent. n. 4306 del 1997). Ne consegue che il fatto che l’accordo di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio non incide sulla necessità che, quando il suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini della trascrizione, debba essere autenticato dal pubblico ufficiale a ciò preposto. Deve, infine, sottolinearsi che è infondata anche la prospettazione della ricorrente secondo la quale, poiché l’art. 5, comma 2, del d.l. n. 132 del 2014 attribuisce agli avvocati che certificano l’autografia delle firme l’obbligo del controllo della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, tale controllo di legalità formale e sostanziale dell’atto grava sui medesimi anche nelle ipotesi di cui al successivo art. 5, comma 3, e, in tali casi, il notaio non deve compiere alcun controllo, trovandosi in presenza di una cd. “autentica minore”. Infatti, nel caso di trasferimento immobiliare, ai fini della pubblicità immobiliare e della certezza nella circolazione giuridica dei beni, il legislatore ha ritenuto insufficiente sia il potere di certificazione e autenticazione delle firme sia il controllo di legalità da parte degli avvocati che procedono alla negoziazione assistita e, ha ribadito espressamente che, quando nell’accordo è compreso un contratto o un atto soggetto a trascrizione, è necessaria l’autenticazione del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La legge, infatti, non conosce deroghe espresse alla regola della previa autentica delle scritture private ai fini della trascrizione, in quanto la necessità di un controllo pubblico è principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare e del complesso sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei diritti. L’art. 2657, infatti, è strettamente correlato ad altre disposizioni del codice civile, quali quelle che attribuiscono la competenza al ricevimento degli atti pubblici, o all’autenticazione delle scritture private, al notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (artt.2699 e 2703 c.c.), e quella che impone al conservatore l’obbligo di rifiutare la trascrizione se il titolo non ha i requisiti prescritti dalla legge (art. 2674 c.c.). Tali norme sono, a loro volta, strettamente correlate con le disposizioni della legge notarile (L.16 febbraio 1913, n. 89) e compongono un quadro normativo articolato da cui emergono i tratti caratterizzanti del sistema di pubblicità immobiliare, anche sotto il profilo delle condizioni cui è subordinata la trascrizione, di un determinato titolo, nei registri immobiliari. Ai fini della trascrizione dell’accordo, peraltro, ai sensi dell’art. 19, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122 il notaio deve attestare la coerenza dei dati catastali con le risultanze dei registri immobiliari e con lo stato di fatto dell’immobile. I dati catastali, infatti, costituiscono elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali e l’omissione della dichiarazione di cui alla norma citata determina la nullità assoluta dell’atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell’art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. In conclusione, si deve affermare il seguente principio di diritto: «ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6, d.l. n. 132 del 2014, conv. in I. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132 del 2014, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3». Da quanto detto discende la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato, in quanto la ricorrente aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex articolo 62 L. n. e di conservazione e raccolta ex articolo 72 I.n. 89 del 1913, nonché quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c. “

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