Modalità di recupero dei crediti professionali degli avvocati.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione risolvendo le relative questioni di massima di particolare importanza, concernenti i crediti per spese giudiziali dell’avvocato, hanno affermato che:

1) a seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150/2011, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. (e l’eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell’art. 702 bis ss. c.p.c. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.;

2) la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all’an;

3) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 d.lgs. n. 150 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande;

Trattasi della sentenza n. 4485 del 23.02.2018: clicca qui per leggerla sul sito della Corte.

4) qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga alla competenza del giudice adìto, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c. dettate in tema di spostamento della competenza per connessione.

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