Membri dei Consigli degli ordini degli avvocati: la vicenda del doppio mandato

La legge di riforma dell’ordinmento forense n. 247/2012, entrata in vigore il 2.2.2013, all’art. 25, comma 5, prevedeva:

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita’ di voti risulta eletto il piu’ anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita’ di iscrizione, il maggiore di eta’. I consiglieri non possono essere eletti per piu’ di due mandati. La ricandidatura e’ possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e’ svolto il precedente mandato.

L’art. 28, comma 5, citato é stato abrogato dall’art. 18 della Legge 12 luglio 2017 n. 113.

L’art. 3 comma 2 della Legge 12 luglio 2017, entrata in vigore il 21.07.2017, ha previsto che:

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu’ grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per piu’ di due mandati consecutivi. La ricandidatura e’ possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e’ svolto il precedente mandato.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 32781 del 19/12/2018 hanno fissato il presente principio:

“In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alla riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017”.

Il Governo ha emanato il D.L. 11 gennaio 2019 n. 2 che all’art. 1 prevede:

Art. 1.
Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

  1. L’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima
    della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12 luglio 2017,
    n. 113.
  2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l’assemblea di cui all’articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.
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