Liti condominali e deroga al foro competente

imageIl foro speciale esclusivo per le cause tra condomini, stabilito dall’art. 23 cod. proc. civ. con riguardo al luogo in cui si trova l’’immobile comune, non ha carattere inderogabile, sicché è valida la clausola del regolamento condominiale che preveda un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento stesso.

Lo ha stabilito la Cassazione Civile con ordinanza n. 17130 del 25.8.2015 della Sesta Sezione

Ecco il testo

Cass. Civ. ord. 17130 del 25.8.2015

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