Legge Pinto: non è ammissibile la surrogatoria.

La Cassazione Civile Sezione Seconda con Ordinanza n. 22975 del 02/10/2017  hanno stabilito che:“La domanda volta ad ottenere l’indennizzo per il danno non patrimoniale subìto in conseguenza dell’irragionevole durata del processo presupposto, “ex lege” n. 89 del 2001, non può essere proposta in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., trattandosi di azione che, per la propria natura, deve essere esercitata dal relativo titolare, giacché l’esistenza di detto danno non può essere predicata in difetto di allegazione del danneggiato”.

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