Le Sezioni Unite Penali sulla motivazione della sentenza assolutoria in appello

Le S.U. Penali della Corte di Cassazione  hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d’appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice d’appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. ) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”.

Trattasi della importante sentenza n. 14800/2018 pubblicata il 3 aprile 2018 relatore dott. De Amicis.

Clicca qui per leggerla nel testo tratto dal sito della Corte.

L’arresto giurisprudenziale trae origine dal potenziale contrasto giurisprudenziale tra l’orientamento della Seconda Sezione (sentenza n. 41571 del 20/06/2017, Marchetta) e i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, riguardo alla necessità o meno di rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa in appello in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite può sinteticamente riassumersi nei termini di seguito indicati: “Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado“.

Ecco i passaggi fondamentali della motivazione.

Il tema della rinnovazione dibattimentale del giudizio di appello in presenza di una diversa valutazione di prove orali decisive è stato già affrontato in linea generale da questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del p.m. avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). La Corte ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Una successiva pronuncia della Seconda Sezione ha ritenuto sussistente l’obbligo di riassumere la prova orale nel dibattimento d’appello, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche nel caso in cui si intenda ribaltare l’esito di condanna del giudizio di primo grado ed assolvere l’imputato che ha proposto impugnazione (Sez. 2, n. 41571 del 20/6/2017, Marchetta, Rv. 270750); la sentenza Marchetta estende il metodo orale nell’apprezzamento della prova dichiarativa ad ogni ipotesi di overtuming decisorio nel giudizio di appello.

Le conclusioni della Seconda Sezione penale, ad avviso delle Sezioni Unite,  non possono essere condivise. Sulla questione controversa le Sezioni Unite Dasgupta si sono già pronunciate escludendo con chiarezza la sussistenza dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nell’ipotesi del ribaltamento in appello di una decisione di condanna e della conseguente riforma in senso assolutorio.

Dopo aver argomentato per l’accoglimento dell’opzione ermenutica indicata le Sezioni Unite passano ad esaminare anche la riforma cd. Orlando ovvero i contenuti e gli effetti della modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”) sul testo dell’art. 603 cod. proc. pen., in modo da verificarne i riflessi e le possibili interferenze sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nell’ipotesi di reformatio in melius. 7.1. L’arti., comma 58, della legge citata ha inserito nell’art. 603 un nuovo comma 3-bis, che così recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». Il legislatore si è mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro di principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte con le sentenze Dasgupta e Patalano, limitando l’obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell’appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l’epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna. Il testo normativo così interpolato dal legislatore non offre alcuno spazio lessicale per sostenere la tesi prospettata dalla Seconda Sezione con la sentenza Marchetta, avendo il legislatore chiaramente mutuato nel corpo della novellata disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. quel nesso logico-funzionale che le Sezioni Unite hanno già individuato fra l’esito liberatorio di primo grado e la possibile condanna in appello. Ne discende che la rinnovazione funzionale al proscioglimento va posta in relazione con i meccanismi di funzionamento propri delle ordinarie regole di ammissione della prova indicate dall’art. 603, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen..

 

 

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