La revisione possibile anche sulle sentenze di proscioglimento che abbiano pronunciato sui danni.

Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione con Sentenza n. 6141/2019 ( ud. 25/10/2018 – deposito del 07/02/2019) hanno affermato che è ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice dell’appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 cod. proc. pen., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

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