La motivazione del tribunale della libertà in caso di accoglimento della domanda cautelare già rigettata dal GIP.

La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che il tribunale della libertà, qualora accolga la domanda cautelare riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., non è gravato dall’onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

È la Sentenza n. 11550 / 2017 (ud. 15/02/2017 – deposito del 09/03/2017). Qui la MOTIVAZIONE presente sul sito della Corte.

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