La clausola claims made mista al vaglio delle Sezioni Unite

assicurazioneClaims made (un’espressione inglese che potrebbe tradursi con “a richiesta fatta”) è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli a motore regolate da una normativa speciale a parte).

In sostanza, con il regime di claims made si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale può passare molto tempo.

Con una polizza “Loss occurrence” affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell’errore professionale; con una polizza “claims made” “pura” il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

La giurisprudenza ha però cominciato a distinguere la clausola claims made PURA da quella SPURIA: in quest’ultimo caso vengono esclusi dalla copertura i rischi verificatisi oltre i due/tre anni precedenti la stipulazione del contratto, fermo restando che la denuncia del terzo deve pervenire all’assicurato durante il periodo di vigenza della polizza.

Si é dubitato della validità di tale tipo di clausola e le Sezioni Unite Civili hanno charito che: “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cd. clausola claims made mista o impura – che subordina la copertura assicurativa al verificarsi dell’illecito e/o della richiesta risarcitoria in determinati e preventivati periodi di tempo – non è vessatoria ma può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, nell’applicabilità del d.lgs. n. 206 del 2005, se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali ai danni del consumatore”. Trattasi della sentenza n. 9140 del 06/05/2016 visionabile qui CASS CIV SU 9140-2016

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