La Cassazione: elasticità per le norme sul PCT

imageLa Corte di Cassazione prosegue nell’affermare la necessità di interpretare con elasticità le norme riguardanti il PCT. Ciò in particolare attraverso l’uso della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c. che esclude la nullità. Con una pronuncia che si colloca nel solco di S.U. N. 7665 del 18 aprile 2016 – relativa alle norme sulla notifica a mezzo Pec – la Seconda Sezione Civile N. 9772 pubblicata il 12 maggio 2016 ha trattato il caso di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in via telematica prima dell’entrata in vigore del DL 83/2015 che ha sancito la facoltatività tra costituzione telematica o cartacea.

Nel caso di specie il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto iscritta telematicamente e non in via cartacea.

La Suprema Corte ha ritenuto che con l’avvenuto inserimento nel fascicolo processuale (informatico) sia stato raggiunto lo scopo di portare l’atto nella disposizione del cancelliere e delle altre parti e che quindi il deposito non poteva essere considerato nullo, ma semplicemente irregolare.

La questione ha ormai valenza solo intertemporale dopo l’emanazione del DL 83/2015, ma evidenzia il consolidarsi dell’indirizzo della Suprema Corte a dare un’interpretazione non rigida delle norme sul PCT.

Ecco il link per leggere la pronuncia sul sito della Cassazione

Cass Civ 9772-2016

 

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