Indebito oggettivo e decorrenza degli interessi.

Le Sez. Unite Civili della Cassazione hanno affermato che, ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, il termine “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.

È la sentenza n. 15895 del 13.06.2019.

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