Il ricorso per Cassazione lo può firmare anche il sostituto

Modulistica ediliziaCon due sentenze di enorme portata innovativa depositate il 30 settembre 2016 e cioè la n.  40517 e la n. 40518 le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.

Nella seconda pronuncia era esaminato il caso di un soggetto che aveva proposto ricorso per Cassazione tramite un difensore cassazionista nominato come sostituto dal difensore di fiducia dell’imputato che invece non era iscritto nell’albo dei cassazionisti. La Prima Sezione ritenendo il ricorso inammissibile si era posto il problema di chi doveva essere condannato a pagare le spese di giustizia e tale questione e’ stata rimessa alle Sezioni Unite. Queste ultime rilevano che anche a seguito della L. 60/2001 il difensore di ufficio, così come quello di fiducia, può nominare il sostituto processuale non solo per supplire a un impedimento temporaneo, ma come vera e propria strategia processuale che può durare anche durante il corso dell’intero processo. Il difensore sostituto esercita tutti i poteri facenti capo al difensore delegante e soprattutto ai fini dell’impugnazione egli è’ titolare di un autonomo potere di impugnativa ex art. 571, comma 3, c.p.p..Ex art 102 c.p.p. il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto ed il sostituto può esercitare tutti i poteri che il codice di rito conferisce al difensore.

Ecco la motivazione della sentenza n 40518/2016 motivazione

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