P.A.T. – Il deposito telematico si considera tempestivo con riguardo al giorno e non all’ora

Dal sito della giustizia amministrativa

Con l’entrata a regime del processo amministrativo telematico, gli atti in scadenza possano essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno, ai sensi del primo periodo dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. (allegato 2 del d.lgs. n. 104 del 2010), laddove nel regime del processo “cartaceo” il termine era stabilito alle ore 12.00 (1).


 
(1) Ha ricordato la Sezione che l’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. (allegato 2 del d.lgs. n. 104 del 2010) stabilisce che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
La disposizione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale, registrandosi pronunce secondo le quali il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile ai fini del rispetto dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a. dovrebbe considerarsi eseguito il giorno successivo, e sarebbe dunque tardivo (Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136; Cga 7 giugno 2018, n. 344); ed altre, secondo cui la possibilità di eseguire il deposito telematico sarebbe invece sempre assicurata fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, dovendosi dunque il deposito telematico considerare perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora, mentre la previsione che fa slittare al giorno successivo i depositi effettuati oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno starebbe solo a significare che, per le controparti, i termini per contestare gli atti depositati oltre le 12.00 decorrono dal giorno successivo, a garanzia del loro diritto di difesa (Cons. St., sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309; id., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4833).
Ad avviso della Sezione gli atti in scadenza possano essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno.
La conferma se ne trae, a contrario, dalla previsione dettata dal precedente comma 2 del medesimo art. 4, che ha mantenuto fermo il termine delle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per i soli casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio; e che ben si coordina con il terzo periodo del comma 4 in questione, laddove prevede che il deposito telematico effettuato oltre le ore 12.00 si considera effettuato il giorno successivo ai fini della fissazione dell’udienza camerale.
Né la regola che permette il deposito telematico fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile è derogata dalla contestuale previsione che “agli effetti dei termini a difesa” sposta al giorno successivo i depositi effettuati oltre le 12.00. Questa non riguarda, infatti, la parte che esegue il deposito, ma le controparti, cui – nell’ipotesi di deposito telematico oltre le ore 12.00 in vista dell’udienza pubblica – garantisce il differimento della decorrenza dei termini per le eventuali repliche.
Nell’assetto attuale del processo telematico manca, in altri termini, la previsione di un obbligo di depositare entro le ore 12.00 in vista dell’udienza pubblica, in analogia a quanto sancito dal citato comma 2 dell’art. 4 per i depositi in vista della trattazione camerale già fissata. E del resto, come detto, l’espressione utilizzata dal legislatore per esplicitare le ragioni del differimento al giorno successivo degli effetti dei depositi effettuati oltre le ore 12.00 non appare riferibile alla parte depositante.

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