Giudizio prognostico di spettanza del bene della vita, che presiede alla pronuncia sulla domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi pretensivi

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Giudizio prognostico di spettanza del bene della vita, che presiede alla pronuncia sulla domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi pretensivi

  • Tar Toscana, sez. III, 19 ottobre 2021, n. 1414 – Pres. (ff.) Giani, Est. Grauso
  • Risarcimento danni – Danno da lesione di interesse legittimo pretensivo – Presupposti.  

              Ai fini del giudizio prognostico di spettanza del bene della vita, che presiede alla pronuncia sulla domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi pretensivi, la cognizione del giudice è estesa a tutti gli aspetti che avrebbero potuto o dovuto essere esaminati dall’amministrazione per provvedere sull’istanza del privato e non è limitata ai soli profili esaminati nel precedente giudizio di annullamento del diniego illegittimo, sui quali si sia formato il giudicato (1).

     

    (1) In termini Cons. Stato, sez. II, 30 marzo 2020, n. 2161.

     

    Ha ricordato la Sezione che nelle controversie risarcitorie, il principio dispositivo non è temperato dal metodo acquisitivo e trova integrale applicazione la regola sancita dall’art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire la prova del danno ingiusto e delle conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, oltre a quella dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa dell’amministrazione procedente. Le eventuali carenze istruttorie, nelle quali l’amministrazione sia incorsa nell’ambito del procedimento illegittimamente definito con il rigetto di un’istanza, non tolgono pertanto che, nel giudizio promosso per il risarcimento del danno, il difetto di prova in ordine alla sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto il rilascio del provvedimento richiesto comporti il rigetto della domanda. 
    Ha aggiunto che l’accoglimento della domanda risarcitoria riferita alla perdita certa del risultato utile, che il ricorrente avrebbe conseguito dal rilascio del provvedimento illegittimamente negato, richiede la dimostrazione di tutte le condizioni che avrebbero imposto all’amministrazione di riconoscere la spettanza di quello specifico bene della vita. A fronte della prova che il provvedimento non avrebbe potuto essere rilasciato nei termini richiesti, per accertata assenza delle condizioni occorrenti, non rilevano peraltro gli esiti alternativi favorevoli che, in ipotesi astratta, il procedimento avrebbe potuto avere se l’amministrazione avesse invitato l’interessato a conformare la sua istanza per renderla assentibile, giacché il giudizio di spettanza non può ridursi a una valutazione puramente congetturale.  

    La Sezione ha poi chiarito che la domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, vale a dire da perdita certa del bene della vita correlato al provvedimento oggetto di un illegittimo diniego, è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da perdita della chance di conseguire comunque un qualche ipotetico vantaggio attraverso il rilascio di un provvedimento positivo, ancorchè dal contenuto diverso da quello in concreto negato. La prima domanda non può, pertanto, considerarsi contenuta nella seconda e il giudice non può farsene carico neppure in via subordinata, pena la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

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