Fallimento e responsabilità degli amministratori

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma secondo, legge fallim., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, che integra solo un parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso a tale criterio sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, che l’attore abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.

Cosi ha deciso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015.

Ecco la motivazione dal sito della Suprema Corte

Cass. Civ. SU 6 maggio 2015 N. 9100

 

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