Domande ed eccezioni assorbite in primo grado e riproposizione in appello: si pronunciano le Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenza n. 7940 del 21.03.2019, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e succ. modif., le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale; art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.

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