Domanda di garanzia in appello: basta l’art. 346 c.p.c.

img_1248Importante sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che avrà importanti risvolti applicativi. Il caso era dato dal convenuto che in primo grado aveva chiamato un terzo in garanzia impropria che peró, al termine del grado, era risultato vittorioso per cui il Giudice non si era pronunciato sulla domanda di garanzia che era evidentemente subordinata all’accoglimento della domanda principale dell’attore. Ne seguiva l’appello dell’attore e si poneva il problema se l’appellato convenuto principale nel primo grado per far valere la sua domanda di garanzia avrebbe dovuto proporre appello incidentale – condizionato all’accoglimento dell’appello principale – o si sarebbe potuto limitare a riproporla ex art. 346 c.p.c..

La sentenza n. 7700 del 19 aprile 2016 (v. paragrafo 4) ha risolto il dubbio stabilendo che in  caso di impugnazione da parte dell’attore della sentenza di rigetto della domanda, la devoluzione al giudice del gravame della domanda in garanzia nei confronti del chiamato da parte del convenuto/appellato, non decisa perché condizionata all’accoglimento della pretesa principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Ecco il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione Cass. Civ. SU 7700 del 2016

 

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