Diritto della mamma all’anonimato e diritto del figlio di conoscerla

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi ex art. 363, comma 1, c.p.c., hanno statuito che, in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
È la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017 e di seguito il link per leggere la motivazione sul sito della Corte:MOTIVAZIONE

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/diritto-della-mamma-allanonimato-e-diritto-del-figlio-di-conoscerla/