Difetto di rappresentanza processuale e sua rilevabilità

Cassazione 5Il difetto di rappresentanza processuale è suscettibile di sanatoria, anche in grado di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie ed è rilevabile d’ufficio pure in sede di legittimità, potendo la parte, in caso di contestazione esplicita, fornire la prova documentale della sussistenza della legittimazione processuale ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con Sentenza n. 4248 del 04/03/2016 per leggere la motivazione della quale di seguito si riporta il link al sito della Suprema Corte

Cass. Civ. SU 4 marzo 2016 n. 4248

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