Convertito in legge con modifiche il DL. 148/2017

Con legge del 4.12.2017 n. 172 é stato convertito il D.L. 148/2017.

Per gli avvocati di particolare interesse:

– l’Art. 19-novies.
Disposizioni in materia di assicurazione
professionale obbligatoria che prevede:
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, le parole: « a sé e » sono soppresse.

– l’Art. 19-quaterdecies.
Introduzione dell’articolo 13 -bis della legge 31 dicembre
2012, n. 247, in materia di equo compenso per le
prestazioni professionali degli avvocati, che prevede:

“Introduzione dell’articolo 13 -bis della legge 31 dicembre
2012, n. 247, in materia di equo compenso per le
prestazioni professionali degli avvocati
1. Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, è inserito il seguente:
«Art. 13 -bis . (Equo compenso e clausole vessatorie) .
— 1. Il compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei
rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria,
delle attività di cui all’articolo 2, commi 5 e 6,
primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative,
nonché di imprese non rientranti nelle categorie
delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni
del presente articolo, con riferimento ai casi in
cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle
predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il
compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma
1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche
della prestazione legale, tenuto conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13,
comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente
predisposte dalle imprese di cui al medesimo
comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie
le clausole contenute nelle convenzioni di cui al
comma 1 che determinano, anche in ragione della non
equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio
contrattuale a carico dell’avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che
siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione,
le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare
la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali
del contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere
prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire
a titolo gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia
a carico dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono
all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente
connesse alla prestazione dell’attività professionale
oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori
a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del
cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione
delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia
riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione,
anche nel caso in cui le spese liquidate siano
state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate
dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione
sostitutiva di altra precedentemente stipulata con
il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si
applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti
nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti
o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza
e la consulenza in materia contrattuale spetti
soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c) , si considerano
vessatorie anche qualora siano state oggetto di
trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa
ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni
contenute nelle convenzioni che attestano genericamente
l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione
delle modalità con le quali le medesime sono
state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi
4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido
per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio
dell’avvocato.

9. L’azione diretta alla dichiarazione della nullità di
una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1
è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi
dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e
la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e
6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola
e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13,
comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
del codice civile ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13 -bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche
alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo
1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli
ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10
del predetto articolo 13 -bis sono definiti dai decreti ministeriali
adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi
di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle
proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso
in relazione alle prestazioni rese dai professionisti
in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica”.

Ecco il testo completo del D.L. coordinato con la legge di conversione.

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