Contratto di patrocinio legale e forma scritta: nuova pronuncia della Cassazione.

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza n. 1830 del 25 gennaio 2018.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Terza Sezione Civile con sentenza n. 1830/2018 depositata il 25 gennaio 2018.

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La Corte ritiene di dover confermare un proprio orientamento consolidato: infatti la Corte ha già più volte statuito che «in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012, Rv. 621776-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 05/05/2004, Rv. 572611-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, Rv. 592970-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10707 del 15/05/2014, non nnassimata; sulla idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta della procura generale alle liti purché individui l’ambito delle controversie per cui opera, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015, Rv. 634430-01, Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 15454 del 22/07/2015, Rv. 636092-01, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4562 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4563 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5805 del 23/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15648 del 27/07/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15649 del 27/07/2016, non massimata).Contrariamente alle asserzioni della Corte territoriale, l’unicità del documento negoziale (requisito preteso dalla giurisprudenza citata nella pronuncia impugnata) è costituita dalla procura e dall’atto difensivo, che individua in forma scritta il contenuto essenziale dell’accordo (volontà delle parti, oggetto dell’incarico), peraltro integrato ex art. 1374 cod. civ. dalle allora vigenti (e inderogabili) tariffe professionali del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (corretta è, peraltro, l’osservazione del ricorrente secondo cui gli altri professionisti intellettuali, pur vincolati da tariffe predeterminate da atto normativo, non ricevono un mandato ad litem con le caratteristiche formali e sostanziali degli avvocati). Quanto ai richiamati principi di contabilità pubblica che secondo la sentenza impedirebbero di considerare sufficiente la procura ad litem per la Corte , «è evidente che la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell’Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, in motivazione; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8646 del 12/02/1993, in motivazione); inoltre, «il riferimento alle vigenti tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, è di per sé sufficiente ad escludere l’incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla Amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli atti difensivi resi necessari dall’evoluzione del giudizio, e proprio per tale motivo idonea a giustificare la previsione della copertura finanziaria mediante generica imputazione al capitolo di bilancio riguardante le spese processuali» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 09/12/2015, in motivazione).

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