Usura e interessi moratori:la Cassazione vuole arrivare a un punto fermo.

La Prima Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione della causa alle Sezioni Unite ai fini dell’ulteriore approfondimento della seguente questione di massima di particolare importanza: se la disciplina antiusura sia riferibile anche agli interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996, se il principio di simmetria consenta o meno di escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma 1 dell’art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione.

Trattasi dell’ordinanza interlocutoria 26946 del 22/10/2019.

Questa è la parte rilevante della motivazione”

“……12. Al di là dei diversi profili articolati nei singoli motivi d’impugnazione, le censure sollevate dalla ricorrente ruotano essenzialmente attorno a tre questioni, aventi tutte ad oggetto gl’interessi da corrispondere sulla somma dovuta a titolo di restituzione del finanziamento, e riguardanti specificamente a) la retroattività o meno della risoluzione del contratto, da cui dipende l’obbligo della debitrice di corrispondere la quota d’interessi compresa nelle rate insolute, b) l’applicabilità o meno della normativa antiusura agl’interessi moratori, e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso soglia, c) l’inefficacia o meno della clausola contrattuale che stabiliva il tasso degl’interessi moratori, in quanto avente carattere vessatorio, se non costituente il frutto di una specifica trattativa. La seconda questione, più volte affrontata da questa Corte, è stata in passato risolta in senso affermativo (con la sola esclusione dei rapporti esauritisi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996) sulla base del mero richiamo alla lettera dell’art. 644, primo comma, cod. pen. e dell’art. 1815 cod. civ., che non distinguono tra interessi corrispettivi e moratori, nonché all’art. 1224, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale gl’interessi moratori sono dovuti nella stessa misura (cfr. Cass., Sez. VI, 6/03/2017, n. 5598; Cass., Sez. III, 4/04/2003, n. 5324; Cass., Sez. I, 17/11/2000, n. 14899; 22/04/2000, n. 5286). Solo di recente la questione ha costituito oggetto di un vaglio più approfondito, all’esito del quale è stato confermato il predetto principio, in virtù di considerazioni estese all’inquadramento sistematico delle norme in esame, alla ratio delle stesse ed all’evoluzione storica della disciplina degl’interessi. Ribadito che l’art. 644 cod. pen. e l’art. 2 della legge n. 108 del 1996 non introducono alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, parlando genericamente di «interessi», mentre l’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 impone di valutarne il carattere usurario al momento della pattuizione «a qualsiasi titolo», è stata richiamata la relazione di accompagnamento della legge n. 24 del 2001, di conversione del d.l. n. 394 cit., nella quale si chiariva che la predetta espressione si riferiva a qualsiasi tipo di interesse, «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio». Si è inoltre evidenziata l’omogeneità della funzione economica degl’interessi, osservandosi che tanto quelli corrispettivi quanto quelli moratori costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, e nel secondo involontariamente, e precisandosi che tale omogeneità non è esclusa dalla funzione giuridica specificamente attribuita agl’interessi moratori, consistente nel risarcire il danno patito dal creditore per il ritardo nel pagamento di un debito pecuniario, dal momento che tale pregiudizio non può consistere che nella necessità di ricorrere al credito, remunerando chi lo conceda, o, in alternativa, nella rinuncia ad impiegare la somma dovuta in investimenti proficui. Si è ritenuta irrilevante, in proposito, la fonte legale o convenzionale degl’interessi, affermandosi che ai fini della misura degli stessi viene in rilievo esclusivamente la forma scritta della pattuizione, richiesta sia per i corrispettivi che per i moratori, in entrambi i casi a tutela del debitore. Rilevato che alle medesime finalità di tutela risponde anche la disciplina antiusura, si è evidenziato che l’esclusione dell’applicabilità della stessa agl’interessi moratori condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento. Sotto il profilo storico, si è infine ricordato che la presenza nel codice civile di due diverse disposizioni, dedicate rispettivamente agl’interessi corrispettivi (art. 1282) ed a quelli moratori (art. 1224), costituisce un mero retaggio dell’unificazione del codice civile e di quello di commercio, che risolvevano in ter- mini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora, e non dipende dalla diversa funzione attribuita alle due categorie d’interessi, dovuta non già all’intento di sottrarre quelli moratori alle leggi antiusura, ma a quello di aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court (cfr. Cass., Sez III, 30/10/2018, n. 27442). Tralasciando in questa sede, per ragioni di sintesi, l’ampio excursus storico addotto a sostegno di quest’ultima affermazione, occorre rilevare che la tesi accolta nelle predette pronunce ha costituito oggetto di un vivace dibattito in dottrina e nella giurisprudenza di merito, nell’ambito del quale ciascuno degli argomenti fatti propri da questa Corte è stato sottoposto a critica, in tal modo pervenendosi a conclusioni diametralmente opposte. In particolare, si è ritenuto non decisivo il tenore letterale dell’art. 644 cod. pen., il quale per un verso riferisce il divieto dell’usura agl’interessi dati o promessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità» (primo comma), in tal modo apparentemente escludendo quelli dovuti a titolo di ristoro per il ritardo nell’adempimento, mentre per altro verso adotta un’espressione omnicomprensiva per la definizione della base di calcolo del tasso usurario, imponendo di tener conto, a tal fine, delle «remunerazioni a qualsiasi titolo» collegate all’erogazione del credito. A fronte di tale ambiguità testuale, si è posto in risalto l’orientamento manifestatosi nella disciplina secondaria a partire dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nel 2001 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2003, che, nel procedere alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all’art. 2, comma primo, della legge n. 108 del 1996, ha costantemente escluso dalla base di calcolo gl’interessi moratori, attribuendo una finalità meramente conoscitiva alla rilevazione del relativo tasso medio, periodica- mente compiuta dall’Autorità di vigilanza (cfr. da ultimo, l’art. 3 dei dd.mm . 21 dicembre 2017, 28 marzo 2018 e 27 giugno 2018, ed il punto C.4 delle istruzioni aggiornate a luglio 2016). E’ stata sottolineata la ragionevolezza di tale esclusione, rilevandosi da un lato che, in quanto aventi la loro fonte nella mora del debitore, gl’interessi moratori costituiscono una voce di costo meramente eventuale, e dall’altro che l’estensione agli stessi della disciplina antiusura comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla pattuizione di penali una tantum, aventi analoga funzione, ma sottratte all’ambito di operatività della legge n. 109 del 1996. In quest’ottica, e con riferimento all’aspetto sistematico, si è richiamato anche l’art. 19 della direttiva n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale, nel disciplinare il calcolo del tasso annuo effettivo globale, sia pure ai soli fini della trasparenza delle condizioni contrattuali, esclude espressamente dal computo dei costi eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per l’inadempimento degli obblighi previsti dal contratto di credito, assumendo inoltre come presupposto l’ipotesi che il creditore ed il consumatore adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti. E’ stata infine evidenziata la reversibilità dell’argomento fondato sulla maggior convenienza che l’inadempimento potrebbe rivestire per il creditore, in caso di sottrazione degl’interessi moratori alla disciplina antiusura, essendosi rilevato che l’applicazione di tale disciplina, compor- tando l’azzeramento del debito degl’interessi, potrebbe favorire, per converso, anche comportamenti opportunistici del debitore. Alle predette obiezioni, puntualmente prese in esame dalla pronuncia da ultimo citata, la stessa risponde con argomenti non del tutto appaganti, quali l’insistenza sull’omogeneità della funzione economica delle varie categorie d’interessi, che non esclude la diversità dei relativi titoli giuridici, ed il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, con cui il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma primo, del d.l. n. 394 del 2000, ritenne ammissibile la questione, pur in mancanza di una specifica motivazione in ordine all’applicabilità del tasso soglia anche agl’interessi moratori, considerando plausibile tale interpretazione, in quanto giustificata dalla lettera della norma impugnata e fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità: è appena il caso di ricordare, a quest’ultimo riguardo, che, nel valutare l’ammissibilità delle questioni sottoposte al suo esame, la Corte costituzionale non si pronuncia sulla correttezza dell’interpretazione della norma impugnata, spettante al Giudice ordinario, essendo sufficiente, al predetto fine, che la lettura prescelta dal giudice a quo non risulti implausibile e sia comunque idonea a giustificare la rilevanza della questione (cfr. ex plurimis, Corte cost., sent. n. 56 del 2017; n. 124 del 2017; n. 520 del 2002). Non decisivo deve invece ritenersi, con riguardo alle modalità di rilevazione del tasso effettivo globale medio, il richiamo alla nota di chiarimenti diramata il 3 luglio 2013 dalla Banca d’Italia, nella quale, pur affermandosi testualmente che anche gl’interessi di mora sono soggetti alla legge antiusura, si precisa, contraddittoriamente, che gli stessi sono esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale, in quanto non dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma soltanto a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, e comunque tali da determinare, per la loro superiorità rispetto agl’interessi corrispettivi, un innalzamento del tasso soglia, in danno della clientela. Sotto il profilo pratico, l’esclusione degl’interessi moratori dalla base di calcolo del tasso effettivo globale medio ha fatto poi sorgere il problema dell’individuazione del parametro di riferimento da adottare ai fini della valutazione del carattere usurario dei predetti interessi, non potendosi evidentemente assumere come termine di paragone il tasso medio rilevato a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia, non solo perché lo stesso non ha carattere vincolante, ma anche perché la sua rilevazione, rimasta a lungo sospesa, è ripresa soltanto negli ultimi anni. L’impossibilità di fare riferimento a questo ultimo tasso è stata riconosciuta dalla stessa pronuncia citata, la quale, pur conferendo rilievo all’affermazione di principio contenuta nella nota di chiarimenti della Banca d’Italia, secondo cui anche gl’interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, ha dovuto ammettere che, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, non può pretendersi di accertarsene il carattere usurario sulla base di un tasso ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia, come previsto dai decreti ministeriali, ed ha ritenuto di poter risolvere la questione mediante l’affermazione del principio secondo cui il predetto riscontro va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi concordato dalle parti col tasso soglia calcolato in riferimento al tipo di contratto stipulato, senza alcuna maggiorazione od incremento. Tale soluzione, tuttavia, presenta l’indubbio inconveniente, puntualmente segnalato dalla dottrina, di porre a confronto dati disomogenei: poiché, infatti, il tasso effettivo globale medio è determinato in base alla rilevazione dei tassi degl’interessi corrispettivi, normalmente meno elevati di quelli degl’interessi moratori, il confronto di questi ultimi con il tasso soglia calcolato sulla base del primo potrà condurre più frequentemente ad affermare il carattere usurario degl’interessi, in tal modo favorendo ingiustificatamente il debitore, per il quale l’ina- dempimento potrebbe paradossalmente risultare più conveniente dell’adempimento, comportando l’azzeramento degl’interessi. Com’è noto, l’esigenza di assicurare l’omogeneità dei dati in base ai quali devono essere calcolati, rispettivamente, il tasso effettivo globale applicabile al contratto concretamente stipulato tra le parti ed il tasso effettivo globale medio, che costituisce a sua volta la base per la determinazione del tasso soglia, oltre il quale quello concordato tra le parti dev’essere considerato usurario ai sensi dell’art. 644, terzo comma, cod. pen., è già emersa in riferimento ad un’altra delle voci di costo normalmente poste a carico della clientela nello svolgimento dei rapporti bancari, e precisamente con riguardo alla commissione di massimo scoperto, che le istruzioni della Banca d’Italia ed i decreti ministeriali emanati ai sensi della legge n. 108 del 1996 escludevano espressamente dal computo del tasso effettivo globale medio, disponendone la separata rilevazione. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis del dl. 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale disponeva, al comma secondo, che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedessero una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, fossero comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ., dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, si pose dunque il problema di stabilire se tale disposizione si applicasse anche ai rapporti svoltisi in tutto o in parte in epoca anteriore. La questione, risolta difformemente dalla Seconda Sezione penale (cfr. Cass. pen., Sez. II, 3/07/ 2014, n. 28928; 19/02/2010, n. 12028) e dalla Prima Sezione civile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 3/11/2016, n. 22270; 22/06/2016, n. 12965), è stata infine sottoposta alle Sezioni Unite civili, le quali, componendo il contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, in riferimento ai predetti rapporti, occorre procedere alla separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso-soglia e con la «commissione soglia» calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensando poi l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione in concreto praticata con il «margine» degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. A sostegno di tale affermazione, le Sezioni Unite hanno innanzitutto escluso la portata interpretativa, e quindi la retroattività dell’art. 2-bis cit., ritenendola contrastante con il tenore letterale della disposizione, recante anche il riferimento ad una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, e con il principio di simmetria cui è improntato il sistema della legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera gli elementi da porre a base del calcolo del tasso effettivo globale concretamente applicato e quelli da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio, e quindi della determinazione del tasso soglia. Rilevato tuttavia che la commissione di massimo scoperto rientra pur sempre tra le commissioni o remunerazioni menzionate dal comma quarto dell’art. 644 cod. pen. e dall’art. 2, comma primo, della legge n. 108, hanno ritenuto che la predetta esigenza di simmetria non consenta di escludere la commissione di massimo scoperto dal calcolo del tasso effettivo globale, per il solo fatto che la stessa non è inclusa tra gli elementi in base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, ma possa assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui costituisce attuazione, affermando comunque che la separata rilevazione della commissione di massimo scoperto anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 è di per sé sufficiente ad escludere l’illegittimità di tale disciplina, in quanto consente la comparazione tra il corrispettivo della prestazione creditizia concretamente praticato ed il tasso soglia, cui sono preordinati i decreti ministeriali. Hanno quindi richiamato le modalità di comparazione indicate dalla Banca d’Italia nel bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005, reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all’esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in con- creto e quelle previste quale soglia dell’usura (cfr. Cass., Sez. Un., 20/06/ 2018, n. 16303). Le predette considerazioni, non tenute presenti dalla citata pronuncia della Terza Sezione civile, sollecitano un ulteriore approfondimento della questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agl’interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se l’evidenziato principio di simmetria consenta o meno di escludere l’assoggettamento degl’interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degl’interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell’art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione. Trattasi di questioni di massima che rivestono particolare importanza, in quanto, oltre ad implicare una rivisitazione delle categorie in cui vengono tradizionalmente inquadrati gl’interessi, investono un fenomeno di vasta portata, oggetto di discussione in un considerevole numero di giudizi, anche di notevole valore economico, il cui esito nelle fasi di merito, avendo dato luogo a soluzioni diversificate, consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico tale da giustificare la rimessione al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 cod.proc.civ. , affinché valuti i presupposti per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite…..”.

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