Continenza di cause e criterio della prevenzione in caso di riassunzione

imagesIl processo riassunto a norma dell’art. 50 c.p.c. continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini dell’applicazione del criterio di prevenzione, di cui all’art. 39, comma 2, c.p.c., in caso di continenza di cause, il tempo di inizio è quello dell’atto introduttivo proposto davanti al giudice incompetente, senza che abbia rilievo la successiva data di notificazione della comparsa di riassunzione.

Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 19773 del 02/10/2015. Di seguito il link al sito della Suprema Corte per leggere il provvedimento.

Cass. Civ. Sez. VI 19773 del 2.10.2015 (ord)

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