Condanna penale del danneggiante ed opponibilita’ all’assicurazione del danneggiante.

In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudizio di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore ed ha, in tale giudizio, esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato di è formato.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 18325 del 09/07/2019.

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