Buoni postali fruttiferi cointestati

La Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.

È la sentenza n. 24639/2021 pubblicata il 13.09.2021. Di seguito il link per leggerla sul sito della Corte

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/24639_09_2021_no-index.pdf

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