Azione civile per danni e contemporanea pendenza del processo penale.

La Sezione Sesta Civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente ai fini dell’eventuale esame delle Sez. U la seguente questione ritenuta di massima di particolare importanza: “se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA) proposta, avanti il giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari “ex lege” (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell’art. 75, comma 3, c.p.p.; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all’azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa; ovvero ancora se la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p. non trovi affatto. applicazione, laddove la causa risarcitoria – anziché essere proposta nei confronti del solo imputato- sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti (responsabili civili) diversi dall’imputato, e ciò sia nel caso in cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari”.

Trattasi dell’ordinanza interlocutoria n. 25198 del 16/10/2018.

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