Assicurazione sulla vita a favore degli “eredi legittimi”.

La Sezione III della Cassazione ha rimesso all’esame del Primo Presidente, per la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della S.C., le seguenti questioni, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità:

– se, in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, l’espressione “legittimi eredi”, ove presente nel contratto, sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o si riferisca, invece, agli effettivi destinatari dell’eredità;

– se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione dell’indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;

– se, in quest’ultima ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti per legge o se la natura di diritto proprio, sancita dall’art. 1920, ultimo comma, c.c., imponga una divisione di tale indennizzo fra gli aventi diritto in parti eguali.

È l’ordinanza interlocutoria n. 33195 del 16/12/2019.

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Questo il passaggio della motivazione.

“Deve premettersi che l’art. 1920 c.c prevede, in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, che la designazione del beneficiario possa essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento e che essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. La norma sancisce, altresì, che “equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona” e che “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” ( cfr. art. 1920 co. 3 c.c).

5.1. Questa Corte è stata reiteratamente investita della questione interpretativa concernente l’individuazione dei “beneficiari” e la misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore, posto che, nella grande maggioranza dei casi, la clausola delle polizze assicurative nelle quali sono indicati riporta la rituale e generica espressione “legittimi eredi”, senza alcuna specifica ulteriore determinazione.

6. Il primo arresto pronunciato sulla questione ha affermato che nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920, comma 3, cod. civ. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente.

6.1. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che ricomprenda l’evento morte, sia stato previsto, fin dall’origine, che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, comma secondo e terzo, cod. civ.). Mentre l’individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima: artt. 475, comma primo, e 565 cod. civ.), le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote ( cfr. Cass. 9388/1994 ).

6.2. Nel caso allora esaminato, questa Corte ritenne che l’interpretazione dei giudici d’appello, secondo cui la clausola contrattuale richiamava comunque, anche se non espressamente, la normativa sulla successione legittima (e cioè, l’art. 582 c.c) fosse affetta da un duplice vizio giuridico, visto che, se le parti avessero voluto dettare un diverso criterio di ripartizione, avrebbero dovuto prevedere esplicitamente la ripartizione pro quota. Al riguardo, è stato affermato, richiamando un orientamento fino allora consolidato (Cass.SU 6548 /1988, Cass.4851/1980, Cass. 1205/1975) che “nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo – cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita – la disposizione contenuta nell’art. 1920 co 3 c.c. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretata secondo il principio sopra riportato, sicché il beneficiario medesimo può rivolgersi direttamente all’assicuratore per pretendere l’indennità. Ciò, ovviamente, nell’ipotesi in cui il contratto sia stato fin dall’origine stipulato a favore del terzo (sia pure individuato in modo generico), vale a dire al di fuori della sfera patrimoniale del contraente (il quale potrebbe anche stipulare, ex art. 1920 comma 1 prima proposizione cod. civ., un’assicurazione sulla propria vita e disporre, poi, dei diritti nascenti dal contratto, a titolo di eredità o di legato). Allorquando – come nella specie – in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, ivi compreso l’evento morte, sia stato, fin dall’origine, previsto che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, siffatta clausola non può essere interpretata come se in essa mancasse totalmente la designazione (con la conseguenza che la prestazione dell’assicuratore rimane a vantaggio dello stipulante e, in caso di morte di quest’ultimo, si trasmette agli eredi “jure hereditario”), ma deve essere intesa nel senso che essa prevede un duplice meccanismo di designazione del beneficiario: principale (designazione “specifica” del beneficiario, che implica un’espressa dichiarazione dello stipulante) e sussidiario (designazione “generica” ed impersonale degli “eredi”, che opera automaticamente in difetto di quella specifica), comunque idoneo a far acquistare al terzo designato (specificamente o, in difetto genericamente) i diritti nascenti dal contratto stipulato in suo favore (art. 1920 commi 2 e 3 cod. civ.). Ed anzi, l’adozione di un meccanismo siffatto è sintomatica della intenzione originaria della stipulazione a favore del terzo beneficiario, indefettibilmente identificabile sulla base della sua applicazione.” (cfr. Cass. 9388/1994 in motivazione).

6.3. Nella pronuncia richiamata è stato altresì ribadito che una volta stabilito che gli eredi, in quanto originariamente designati (sia pure in modo generico), erano divenuti titolari, alla morte del contraente, di un “proprio” diritto all’indennizzo ( art. 1920 co 3 c.c.), non c’era dubbio che la fonte regolatrice della controversia non poteva essere costituita che dal contratto stipulato in loro favore (artt. 1920 co 2 e 1372 co 1 c.c); e che, in siffatti contratti, mentre la generica espressione “eredi”, utilizzata per designare i beneficiari, postulava, per espressa volontà dei contraenti, la determinazione dei soggetti titolari dei diritti nascenti dall’assicurazione stipulata a favore degli stessi attraverso il previo accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima: artt. 457 co 1, 565 c.c), la medesima espressione non poteva assolutamente intendersi come una sorta di “rinvio materiale” alla disciplina codicistica in materia di successione (testamentaria o legittima). Infatti, l’affermazione dell’applicabilità di tale disciplina al terzo beneficiario di un’assicurazione contro gli infortuni (o sulla vita) avrebbe implicato la sua immediata contraddizione con il fondamento normativo (art. 1920 co 3 c.c) dell’acquisto del diritto attribuito al terzo, definito dalla legge come “proprio” e cioè autonomo, non derivato da quello dello stipulante.

6.4. La Corte ha pertanto concluso che “se, dunque, la fonte regolatrice della controversia è costituita esclusivamente dal contratto, ne consegue che, ove questo preveda una pluralità di beneficiari rispetto all’indennità dovuta dall’assicuratore per il caso di morte dello stipulante e non prefiguri uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote stesse debbono presumersi uguali ” ( cfr. Cass. 9388/1994, in motivazione )

7. Sullo stesso solco interpretativo, già tracciato peraltro anche da Cass.4484/1994, si è mantenuto il successivo orientamento secondo il quale “nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo – cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita – la disposizione contenuta nell’art. 1920, comma terzo, cod. civ. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente.” ( cfr. Cass. 15407/2000 ).

8. Si pone in netto contrasto con gli arresti sopra richiamati la successiva Cass.19210/2015: con essa è stato ritenuto, invece, che, pur acquistando il terzo un diritto proprio, esso non possa ritenersi svincolato dalle regole successorie.

8.1. E’ stato, infatti, affermato che “nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione.” (Cass.19210/2015, in massima ).

8.2. La sentenza testè richiamata, dopo aver compiutamente esaminato i contrastanti orientamenti precedenti, è giunta, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame – in cui assumeva rilevanza proprio la rappresentazione dei discendenti di un erede premorto – alle conclusioni condivise dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata e fondate su un percorso argomentativo che, pur discostandosi da quello in precedenza adottato, si fonda su una apprezzabile coerenza logica.

8.3. In essa, infatti, da una parte si valorizzano gli argomenti a favore di una soluzione che, pur nel rispetto della regola contenuta nell’art. 1920 ultimo comma c.c., non si allontani dalla linea sistematica che non può prescindere dal coacervo di diritti propri della qualità di legittimo erede; e, dall’altra, si tiene conto anche delle questioni più “utilitaristiche” poste a sostegno della diversa interpretazione ( con argomenti richiamati, sia pur a contrario, dalla difesa dell’odierno ricorrente: cfr. pag. 25 e 26 del ricorso ), ritenute non idonee per aderirivi.

8.4. In sintesi, è stato ritenuto che: a. “l’assunto secondo cui il diritto nascente dal contratto deriva da esso come pattuizione a favore di terzo e non può essere identificato con un rinvio alle regole della devoluzione testamentaria o legittima non trova alcuna giustificazione, al contrario, proprio sul piano della ricostruzione della volontà contrattuale espressa nella stipulazione. E’ sul piano della stessa volontà contrattuale che il pur generico riferimento agli eredi testamentari o legittimi nell’intenzione di chi stipula vuole individuare non solo il beneficiario nella sua qualità di erede in senso generico, bensì anche nel valore che la posizione assume, o per testamento o per legge, all’interno della successione. Pensare che la genericità del riferimento agli eredi sottenda che l’indennizzo dovrà essere attribuito a favore loro per parti eguali è una forzatura, che fa violenza al criterio di esegesi letterale, a quello teleologico ed in definitiva al buon senso dell’uomo comune. D’altro canto, la stessa sottolineatura che la criticata giurisprudenza fà al fatto che il diritto nasce dal contratto e non dalla successione non si comprende come e perché debba giuocare solo ai fini dell’individuazione degli eredi e non della misura della loro attribuzione. Che il secondo comma dell’art. 1920 c.c. attribuisca al terzo erede un diritto proprio è principio che riguarda il rapporto contrattuale fra l’assicuratore e il terzo, ma che non si comprende come possa giustificare la totale pretermissione della stessa volontà contrattuale ricostruita letteralmente e telelogicamente come qui prospettato. E’ proprio secondo il tenore del contratto e, quindi, in forza di contratto che il destinatario è individuato sia con riferimento alla devoluzione ereditaria che alla sua misura. “; b. “Si può opinare che la tesi criticata abbia fondamento tanto nella dottrina delle assicurazioni che l’ha prospettata quanto nella giurisprudenza che l’ha abbracciata in un intento di semplificazione della posizione dell’assicuratore, nel senso di assegnare ad esso una posizione di comodo qual è quella che, all’esito della sola dimostrazione della qualità di erede da parte di ciascuno dei successori si risolve nel pagare l’indennizzo ripartendolo in quote eguali, una volta, appunto, palesatisi gli eredi, anziché tener conto della quota di ognuno, il che potrebbe portare ad una maggiore lungaggine della fase di liberazione dell’assicuratore dall’obbligo assicurativo. Ma, se tale esigenza costituisce la surrettizia giustificazione della tesi criticata, in disparte l’assoluta carenza di fondamento sopra evidenziata secondo le regole dell’ermeneutica contrattuale, si tratterebbe di giustificazione che sarebbe priva di alcun fondamento pratico, atteso che la stessa dimostrazione da parte degli eredi della loro qualità, specie se vi siano contrasti fra loro, può comportare che la situazione non trovi immediatezza di definizione da parte dell’assicuratore. Si deve aggiungere che l’interpretazione criticata, là dove intende le clausole come quelle di cui è processo nel senso che si debbano interpretare come dirette ad attribuire agli eredi una quota dell’indennizzo proporzionale alla quota ereditaria, costituisce piana applicazione del criterio indicato dalla legge nell’art. 1314 c.c., posto che esso impone proprio di dividere l’obbligazione di indennizzo per la parte che corrisponde alla posizione di ciascun erede, e ciò perché questa è quella che la norma definisce come la “sua parte”.” ( cfr. Cass. 19210/2015 in motivazione).

9. Successivamente a tale arresto, la giurisprudenza è, tuttavia, ritornata sull’orientamento precedente. E’ stato, infatti, nuovamente affermato che “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.” (cfr. Cass. 26606/2016; Cass. 25635/2018 ).

10. I punti di frizione sistematica prospettati da Cass. 19210/2015 meritano, ad avviso di questo Collegio, una stabile risoluzione: ciò in quanto le due differenti interpretazioni dell’art. 1920 co 3 c.c. conducono, soprattutto, a non indifferenti conseguenze economiche per i destinatari del vantaggio indennitario.

10.1 Risulta, infatti, molto diversa la determinazione della misura del beneficio ispirato al valore “meramente descrittivo” dell’indicazione di “eredi legittimi” dal quale deriva una suddivisione in parti uguali dell’indennizzo spettante, rispetto a quella riferita, pro quota, alle regole successorie ( nel caso di specie, determinata dai diritti di più eredi succeduti per “rappresentazione”) , in tutti i numerosissimi casi in cui l’intenzione del contraente non traspaia in modo chiaro ed evidente dalla clausola contrattuale indicativa dei beneficiari.

11. Concludendo, le questioni per le quali, in ragione del contrasto evidenziato, si chiede, ex art. 374 co. 2 cpc, la remissione alle Sezioni Unite, anche in relazione alla decisione del ricorso incidentale, sono le seguenti: a. se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità.b. se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi. c. se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920 U. co cpc) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali”.

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