Art. 342 c.p.c.: le Sezioni Unite si pronunceranno sulla specificità dei motivi di appello.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 8845 del 5 aprile 2017 ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite una questione che, oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, non ha finora visto una precisa presa di posizione da parte delle Sezioni Unite.

La questione è la seguente: quale sia l’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal testo dell’art. 342 cod. proc. civ. – di cui all’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 154 – (e dell’omologo art. 434 cod. proc. civ. per il rito del lavoro) ned in particolare se essa imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. 

Entrambe le norme esigono che la motivazione dell’appello contenga, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Rileva la Terza Sezione che l’interpretazione della norma in esame non è stata finora costante da parte della Corte: la quale, interpretando l’art. 434 cod. proc. civ. ma con argomenti applicabili senz’altro pure all’altra norma, ha infatti, da un lato (Cass. 05/02/2015, n. 2143) escluso che il nuovo testo normativo richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; dall’altro lato (Cass. 07/09/2016, n. 17712), ha però richiesto all’appellante un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l’atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. Ancora, si è ritenuto (Cass. 27/09/2016, n. 18392) che la specificità disegnata dal nuovo art. 342 cod. proc. civ. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono: sicché, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso poi dell’impugnazione complessiva della sentenza di primo grado, talvolta si è ritenuto possibile, con un vaglio complessivo dell’atto di gravame, isolare motivi di appello non generici da quelli generici e scrutinare almeno i primi (Cass.07/10/2015, n. 20124), ma si è sempre richiesto (Cass. 27/10/2014, n. 22781) che alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

La giurisprudenza di merito e la dottrina, dal canto loro, hanno assunto posizioni assai più differenziate, partendo da un’interpretazione sostanzialmente riduttiva (in base alla quale nulla di realmente diverso si ha rispetto al passato in ordine alla struttura stessa dell’atto di proposizione dell’appello, il cui contenuto minimo sarebbe solo più idoneamente descritto, rilevando la novella soprattutto quanto alla sanzione, che è ora appunto di inammissibilità – e quindi radicalmente insanabile – e non più di nullità) per spingersi fino a configurare la necessità di strutturare l’atto di appello come un vero e proprio progetto alternativo di sentenza, con tanto di motivazione reputata corretta, o, comunque, a disegnare in capo all’appellante oneri di forma di varia ampiezza e portata, soprattutto di variamente maggiore rigore rispetto alla previgente normativa. 

La questione pare al Collegio di estrema rilevanza, soprattutto in un contesto ordinamentale che ha finito con l’attribuire al grado di appello, tuttora privo di usbergo costituzionale, un ruolo cruciale per l’effettività della tutela dei diritti soprattutto quanto al giudizio di fatto, vista la severa limitazione del controllo sulla relativa motivazione introdotta dalla novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (su cui, per tutte, vedi le fondamentali Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), ma lo ha al contempo reso di assai più complessa struttura processuale, introducendo requisiti di ammissibilità molto stringenti ed offrendo strumenti di definizione accelerati (che peraltro hanno suscitato più di un dubbio applicativo, solo in parte risolto di recente, quanto all’art. 348-bis cod. proc. civ., da Cass. Sez. U.02/02/2016, n. 1914), di sostanziale e significativa limitazione del suo ordinario ambito di estrinsecazione (peraltro conforme ai canoni costituzionali e sovranazionali: Cass. 11/12/2014, n. 26097; Cass. ord. 23/12/2016, n. 26936). Tanto avviene, oltretutto, in un contesto in cui la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte in punto di riparto dell’onere della prova in quel grado di giudizio (soprattutto a partire da Cass. Sez. U. 23/12/2005, n. 28498; ma v. pure, più di recente, Cass. Sez. U. 08/02/2013, n. 3033), riaffermando la natura dell’appello come revisio prioris instantiae, ha offerto il destro per un’interpretazione non infrequente, da parte della giurisprudenza di merito (diffusamente, v. Cass. 11/04/2016, n. 6978), che ha finito con qualificare quel mezzo di gravame come avente ad oggetto la sentenza di primo grado sic et simpliciter, tanto da (sia pure erroneamente) esigere, per il suo atto introduttivo, veri e propri requisiti di forma non previsti dalla norma, tipici invece di mezzi di impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione. Poiché però i requisiti di forma – e quindi anche quelli previsti a pena di inammissibilità dal novellato art. 342 (o dal novellato art. 434) cod. proc. civ. – devono rispondere, per superare il vaglio di costituzionalità e di proporzionalità convenzionale di cui si è già detto più sopra (punto 7 delle ragioni della decisione) quanto alla sanzione di improcedibilità, a ben precise condizioni, pare al Collegio assai opportuno, per le ricadute della questione sulla struttura stessa del grado di appello e quindi sull’ambito di effettività della tutela del diritto nel dispiegamento dei successivi gradi di giudizio, investire di quella le Sezioni Unite, affinché definiscano con chiarezza i contorni dei due requisiti di specificità ora analiticamente descritti dagli artt.342 e 434 cod. proc. civ., ovvero anche solo, in particolare, dicano se, a quel fine, sia richiesto all’appellante di formulare l’appello con una determinata forma o di ricalcare la gravata decisione ma con un diverso contenuto, ovvero se sia sufficiente – ma almeno necessaria – un’analitica individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi in punto di fatto o di diritto che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo da rendere chiara – in modo esplicito o almeno chiaramente evincibile – l’idoneità di tali ragioni a determinare le singole invocate modifiche della decisione censurata.

Di qui la decisione del Collegio di rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi del secondo comma dell’art. 374 cod. proc. civ..

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