Art 131 bis codice penale e rilevabilità d’ufficio.

La Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.

In buona sostanza la Corte ritiene che in linea di principio l’art 131 bis c.p. deve essere comunque considerato in sede di legittimità in quanto introduce una modifica positiva del trattamento punitivo, ma ciò è precluso in quei casi in cui l’imputato non abbia coltivato l’impugnazione del capo di sentenza che non abbia considerato la questione o comunque non applicato l’istituto  (es. il Giudice di primo grado esclude l’applicabilità della norma e poi l’imputato non impugna tale capo della sentenza).

È la sentenza n. 6870 / 2017 (ud. 28/04/2016 – deposito del 14/02/2017). Sul sito della Corte la MOTIVAZIONE

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