Guida in stato di ebbrezza, messa alla prova e sospensione della patente

guidaebrezza1La Quarta sezione della Cassazione Penale con sentenza n. 40069 del 17.9.2015 ha affermato che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa alla competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte

Cass. Pen. 40069 del 2015

 

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