Usura: si deve tenere conto anche della CMS nella verifica dell’usurarieta’ dei tassi.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenza del 20 giugno 2018 n. 16303 si sono pronunciate sulla questione di massima di particolare importanza della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usura, di cui all’art. 644, comma terzo, primo periodo, cod. pen.; ciò in riferimento ai rapporti antecedenti all’entrata in vigore dell’art 2bis D.L. 185/2008.

Ecco il link per leggere la sentenza: Cass. Civ. 16303/2018.

Ritengono le Sezioni Unite che l’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, cit., non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, cod. pen. . Nonostante ciò i Giudici reputano che l’esclusine del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008 non è decisiva, però, per la soluzione della questione, che qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell’entrata in vigore di tale disposizione, e dunque in particolare quanto ai rapporti esauritisi in tale periodo, come il rapporto dedotto nel giudizio in esame (del resto, nella stessa giurisprudenza penale di legittimità, sopra illustrata, il richiamo dell’art. 2 bis, cit., e la sua ritenuta natura interpretativa costituivano un argomento di mero rincalzo, di conferma, cioè, di un risultato ermeneutico già raggiunto per altra via).

Infatti la commissione di massimo scoperto, quale «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto … calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento», secondo la definizione richiamata all’inizio, non può non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall’art. 644, comma quarto, cod. pen. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.

Ebbene nei decreti ministeriali la CMS viene comunque rilevata, sia pur non essendo conteggiata nel calcolo del TEGM. Tale rilevazione esclude l’illegittimità di tali decreti e consente di pervenire ad un metodo che, nel rispetto del principio di simmetria tra calcolo di TEG e TEGM, valorizzi anche la CMS nella verifica dell’usurarieta’ dei corrispettivi pretesi dalla Banca.

Tale metodo secondo le Sezioni Unite si riassume nel seguente principio di diritto: «Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».

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