Traslazione dell’imposta patrimoniale sul locatario e liceità della clausola.

La Terza Sezione Civile della Cassazione con Ordinanza interlocutoria n. 28437 del 28/11/2017 ha ritenuto che:

“Costituisce questione di massima di particolare importanza, con conseguente rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sez. U, se la clausola del contratto di locazione non abitativa che preveda, al di fuori del sinallagma contrattuale, la traslazione cd. “palese” di un’imposta patrimoniale – ICI o IMU – gravante sul locatore ad un soggetto, quale il conduttore, normativamente escluso dagli obblighi nei confronti dell’erario, sia affetta da nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per contrasto con l’art. 53 Cost., quale norma precettiva di carattere imperativo”.

Qui li link per leggere la motivazione della sentenza sul sito della Corte.

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/traslazione-dellimposta-patrimoniale-sul-locatario-e-liceita-della-clausola/